Martedì, 8 Ottobre 2024

La previsione di una dichiarazione di successione trova la sua fonte nel testo normativo del testo Unico sulle Successioni – D.lgs. del 31 ottobre 1990, n. 346 – che regola da un lato i soggetti obbligati alla presentazione, i termini per la presentazione e dall’altro i contenuti “obbligatori” della dichiarazione così come modi e termini per la detraibilità delle passività gravanti sulla successione medesima.

Il modello di dichiarazione di successione telematica ha assorbito e sostituito (salvo pochi e ben definiti casi) il modello di successione cartaceo che veniva fisicamente presentato e/o inviato agli Uffici competenti della Agenzia delle Entrate.

Nel gennaio 2017 ha fatto il suo debutto ufficiale il servizio online dell’Agenzia delle Entrate utilizzabile per l’invio della dichiarazione di successione. Fino al termine del 2018, però, era in vigore un doppio binario dal momento che chi non voleva utilizzare il modello online poteva ancora presentare il vecchio modello in formato cartaceo all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2019 la dichiarazione telematica è a regime e costituisce l’unico modo di soddisfare l’obbligo per legge previsto, salvo casi e situazioni particolari

I soggetti obbligati o direttamente o avvalendosi di un intermediario a ciò abilitato, tra cui avvocati, geometri, consulenti del lavoro, notai, e entro un anno dal decesso del de cuius devono procedere a presentare la dichiarazione.

Uno sforzo di semplificazione

L’impegno connesso alla creazione del modello telematico trova la sua ragione nella inevitabile ed inarrestabile digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e al tempo stesso nella idea di semplificare la vita dei cittadini da un lato e il lavoro degli organi preposti al controllo dall’altro.

Per questo va anche sottolineato che il nuovo modello di successione contiene al suo interno anche il modello di voltura catastale per cui all’esito della presentazione della dichiarazione di successione e salvo che il contribuente obbligato non voglia (o debba in taluni residui casi previsti dalla legge) rinunciarvi si avrà in automatico l’aggiornamento della base dati catastale, cosa che in presenza del modello cartaceo richiedeva la redazione di un ulteriore modello e l’accesso a un ulteriore ufficio.

I vantaggi

Il modello telematico, tra le altre particolarità, obbliga il compilatore ad assegnare i singoli beni che compongono l’attivo ereditario ai soggetti cui tali beni sono destinati, operazione il più delle volte laboriosa in sede di compilazione ma di sicura utilità per la Amministrazione che può in automatico procedere alla voltura catastale e alla imputazione dei beni ai soggetti interessati, rendendo più agevole la liquidazione della imposta che oggi è come detto “per quote” e non su un attivo globale.

Il modello proprio perché telematico evita al contribuente di doversi recare all’ufficio fiscale.

Va detto subito che lo sforzo congiunto dei notai e della Amministrazione Finanziaria ha consentito di superare molte delle asperità e complessità contenute nei primi modelli informatici, tra le quali la previsione  all’interno del modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio peraltro integrabile con documentazione esplicativa, la possibilità di richiedere con un flag  i vari tipi di agevolazioni (in particolare quella prima casa) connessi alla imposta di successione; il tutto con un percorso che in un certo senso guida il compilatore verso il risultato finale.

Per la prima volta infatti come è abituale di fronte ai modelli Informatici sono state emanate delle istruzioni che sono suddivise tra Istruzioni Generali, Istruzioni per la Compilazione della Dichiarazione e Allegati.

Tali istruzioni il cui rango normativo nella gerarchia delle fonti non è ad oggi definito costituiscono una novità nel panorama della imposta di successione e, sia che siano o meno condivisibili in taluni casi costituiscono una traccia sicura anche per il neofita che vogli accingersi a presentare una dichiarazione di successione.

Senza dimenticare che il nuovo formato elettronico permette di visualizzare (funzione esclusiva per gli uffici territoriali dell’Agenzia) la dichiarazione presentata sia nel cassetto fiscale del dichiarante che in quello dei coeredi e dei chiamati. E per i contribuenti questo è un grande vantaggio dal momento che possono richiedere le copie conformi della dichiarazione di successione presso tutti gli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Il modello richiede un costante aggiornamento e sono già quattro i provvedimenti direttoriali (di cui l’ultimo prot.782796/2019) di aggiornamento del modello originale e delle relative istruzioni.

Qualche criticità

Le istruzioni di cui sopra si è detto in alcuni punti superano il dettato normativo e inseriscono obblighi e rigidità che trovano forse e presumibilmente, nella necessità di tradurre in un linguaggio informatico e di “campi”, una complessità normativa di non poco conto, ma appaiono al tempo stesso forieri di inutili complicazioni e talora anche di ingiustificati respingimenti della dichiarazione.

Vi è infatti nel sistema dei documenti presentati in via informatica all’Amministrazione Finanziaria una serie di situazioni che generano il cosiddetto errore bloccante che in automatico rende la dichiarazione non ricevibile.

Va infatti considerato un primo problema di fondo nel fatto che se prima una dichiarazione veniva presentata fisicamente all’ufficio e se in caso di problemi, ove si fosse in scadenza, la stessa veniva accettata, oggi c’è il rischio che un allegato in pdf anziché in pdf/A porti al respingimento della dichiarazione e mandi la parte fuori termine con conseguenze gravi quali la applicazione di sanzioni ed altro.

Per una scelta fatta dai compilatori il modello di successione telematica è pieno di fattispecie di errore bloccante che nella maggior parte dei casi sono di rilevanza minima e che non giustificano la non accettazione di una dichiarazione che è oltretutto “dichiarazione di scienza” da parte di chi la presenta che in buona fede potrebbe aver commesso tale errore cui in seguito con una semplice richiesta in back office, sarebbe possibile porre rimedio senza eccessivo sforzo.

Tali “errori bloccanti” erano presenti anche nel modello unico informatico (di trascrizione e iscrizione nei registri Immobiliari) e sono stati sostanzialmente eliminati proprio al fine di consentire un efficiente funzionamento del modello medesimo.

Talune rigidità non hanno davvero ragion d’essere, prima tra tutte quella per cui sebbene prevista dalla legge, è stata eliminata la dichiarazione integrativa e nel caso in cui nei termini di legge si debba presentare una dichiarazione integrativa per un piccolo cespite dimenticato obbliga alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva che deve tassativamente e a pena di non ricevibilità essere firmata dal medesimo soggetto che ha firmato la prima dichiarazione.

E se tale soggetto nel frattempo è morto o è espatriato?

In sostanza non si può presentare una successione integrativa.

Così come è interessante notare che, sebbene la competenza degli uffici finanziari (stigmatizzata dalla legge con una nullità della dichiarazione presentata a ufficio non competente) sia collegata alla residenza anagrafica del defunto la dichiarazione venga instradata automaticamente al domicilio fiscale risultante all’amministrazione con la conseguenza che un defunto già residente a Chiavari e ora a Milano trovi la dichiarazione iscritta a Genova se il suo “cassetto fisale” non è stato aggiornato.

Infine la norma che nel 2006 ha reintrodotto la imposta di successione, ha lasciato un testo normativo che ancor oggi soffre di un non completo adeguamento alla intrinseca modifica della imposta da globale a imposta per quote e da progressiva a proporzionale.

Lo sforzo che in un lungo periodo di tempo e di lavoro congiunto tra notariato e Amministrazione Finanziaria ha portato alla genesi e nascita del modello telematico ha dovuto e ancor oggi deve fare i conti con un dettato normativo che regola un’imposta tutt’altro che semplice e lineare nella sua applicazione e che richiederebbe la eliminazione di ogni complessità non necessaria.

Si tratta comunque degli inevitabili costi che il progresso impone e che sicuramente non rendono neanche pensabile abbandonare un percorso di per sé sicuramente virtuoso.