Cosa è
Il domicilio digitale è un luogo virtuale – Posta Elettronica Certificata o altro recapito certificato – eletto dal privato o corrispondente (per ora) alla PEC di imprese e professionisti già presente presso i Registri delle Imprese o gli Albi professionali, presso il quale la Pubblica Amministrazione effettuerà notifiche e comunicazioni solo ed esclusivamente in formato digitale. I domicili digitali andranno quindi comunicati alla Pubblica Amministrazione o al proprio Comune di residenza e, quando sarà entrata a regime, verranno inseriti nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) nella quale confluiranno progressivamente le anagrafi comunali e saranno quindi consultabili e accessibili da tutti gli uffici pubblici consentendo a chi avrà eletto il proprio domicilio digitale non solo di ricevere notifiche e comunicazioni ma anche di consultare, richiedere ed estrarre documenti in formato digitale.
La sua definizione è tra le modifiche apportate al CAD – il Codice dell’Amministrazione Digitale è il testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese – con il decreto legislativo 13 dicembre 2017 n. 217 che ha introdotto al comma n-ter) dell’art.1 la definizione: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito “Regolamento eIDAS”, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale.
Sostanzialmente viene esteso quanto già introdotto nel D.M. 44/2001 per le notifiche nel Processo civile telematico che devono essere fatte all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici, estensione sia soggettiva andando potenzialmente ad interessare tutti i cittadini, e sia oggettiva operando per ogni tipo di rapporto con la PA.
Disciplina
L’Art. 3-bis. Identità digitale e domicilio digitale del CAD prevede l’obbligo per i soggetti di cui all’Art. 2 di dotarsi di un domicilio digitale e consente a chiunque di fare altrettanto per poi richiedere l’iscrizione del proprio domicilio nell’elenco di cui all’articolo 6-quater prescrivendo poi l’obbligo di fare un uso diligente del proprio domicilio digitale e di comunicare ogni modifica o variazione del medesimo secondo le modalità che saranno poi fissate nelle Linee guida.
Tra i detti elenchi vi è l’Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali di fatto importando da questi gli esistenti indirizzi di posta elettronica certificata.
In riferimento all’elenco delle Pubbliche amministrazioni, con la Determinazione n. 97/2019 del 4 aprile 2019 sono state adottate le Linee Guida dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) nella quale viene precisato che lo stesso fungerà anche da anagrafe di riferimento per la fatturazione elettronica della PA.
Una volta inserito il domicilio digitale in uno dei registri, sorge, ai sensi dell’Art.6 comma 1-quater un obbligo per i soggetti dell’Art.2 comma 2 di notificare direttamente presso i domicili digitali di cui all’articolo 3-bis i propri atti, compresi i verbali relativi alle sanzioni amministrative, gli atti impositivi di accertamento e di riscossione e le ingiunzioni di cui all’articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, fatte salve le specifiche disposizioni in ambito tributario, prevedendo che ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario e che il mancato utilizzo rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale. La disposizione non è molto chiara in riferimento alle conseguenze del mancato utilizzo del domicilio digitale, viene introdotto il riferimento agli “effetti pregiudizievoli” ma non ne vengono spiegati gli effetti.
La consultazione dei detti elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione, mentre l’estrazione dei domicili verrà effettuata con le modalità fissate da AgID ed in ogni caso in assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell’indirizzo, è vietato l’utilizzo dei domicili digitali per finalità diverse dall’invio di comunicazioni aventi valore legale. Nella recente Determinazione è stata prevista per l’IPA una consultazione assolutamente libera ma si precisa che i dati dei Referenti (indicati dai singoli enti) non sono – giustamente – consultabili.
L’Art. 6 del CAD si occupa invece dell’utilizzo del domicilio digitale e dell’efficacia delle comunicazioni prevedendo che producono, quanto al momento della spedizione e del ricevimento, gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo della posta salvo che la legge disponga diversamente. Le suddette comunicazioni si intendono spedite dal mittente se inviate al proprio gestore e si intendono consegnate se rese disponibili al domicilio digitale del destinatario, salva la prova che la mancata consegna sia dovuta a fatto non imputabile al destinatario medesimo. La data e l’ora di trasmissione e ricezione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.
Questioni aperte
A fronte dell’indubbio vantaggio e risparmio in termini di tempo e spese apportato dal domicilio digitale, emergono dalla lettura delle norme almeno due criticità rilevanti.
La prima è la mancanza di coordinamento con quanto previsto in tema di notifiche dal codice di procedura civile a cui si andrebbe a sovrapporre generando un netto contrasto con quanto riportato dall’art. 6 CAD.
La seconda attiene al rischio di diffusione e di perdita dei dati che una comunicazione digitale in così larga scala potrebbe comportare insieme ad un elevato rischio di comunicazioni indesiderate oltre che l’aumento del rischio di furti di identità così come precisato anche dal Garante per la protezione dei dati personali nel Parere del 26 ottobre 2017 sullo schema del nuovo CAD poi adottato. Le perplessità attengono all’accesso libero senza alcuna autenticazione (Art. 6-quinquies CAD) e alla mancata definizione di quali dati possano e debbano essere contenuti nei citati registri. Nella recente Determinazione in riferimento all’IPA viene espressamente indicato il tipo di trattamento dei dati che sarà effettuato e la sua diffusione, viene indicato AgID, in qualità di gestore IPA, come Titolare del trattamento e si sottolinea come i dati trattati siano da considerarsi di natura pubblica. Il tutto andrà ovviamente monitorato in riferimento agli altri registri, contenenti dati estranei alla PA ma da questa gestiti e diffusi.