Lâespressione (di derivazione anglosassone) smart contract designa, propriamente, lâidoneitĂ del vincolo negoziale ad auto eseguirsi senza necessitĂ dellâintervento umano: lâaggettivo smart, infatti, risponde alla finalitĂ di qualificare come âintelligenteâ il contratto, in quanto dotato della intrinseca capacitĂ di reagire a stimoli interni ed esterni.
Il legislatore ha definito la figura solo di recente con la l. 11-2-2019, n. 12, di conversione del d.l. 14-12-2018, n. 135, allorquando ha stabilito che lo smart contract è un âprogramma per operatore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o piĂš parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesseâ (art. 8 ter d.l. n. 135/2018).
Le origini
Lâidea di smart contract fu coniata per la prima volta dallâinformatico giurista statunitense Nick Szabo, che, in un paper del 1997, lo configurò come un âinsieme di promesseâ (a set of promises), espresse in forma digitale, incorporate nellâhardware e nel software al fine di renderne impossibile o comunque eccessivamente oneroso lâinadempimento. I primi esempi di ‘contratto intelligente’ sono offerti dagli acquisti di prodotti mediante distributori automatici o, in modo piĂš articolato, dalla piattaforma eBay, creata nel 1995, per gestire un sistema di compravendite e aste tramite procedure automatizzate in grado di attuare le clausole del contratto sottoscritto dai contraenti che vi aderiscono, senza che questi entrino in contatto tra di loro.
Caratteristiche e struttura
La figura si caratterizza per essere un ‘accordo automatizzato ed eseguibile‘: automatizzato da un computer (sebbene alcune parti richiedano un input o un controllo umano); eseguibile (non solo attraverso il ricorso allâautoritĂ giudiziaria, ma altresĂŹ e soprattutto) tramite lâesecuzione automatica del codice alfanumerico che ne traduce i contenuti. Questi, per la precisione, consistono in un set di istruzioni concernenti un insieme piĂš o meno ampio di situazioni al verificarsi delle quali vengono poste in essere e realizzate determinate e pre-individuate azioni. La struttura dello smart contract è costituita, per la precisione, da un algoritmo di consenso e da una funzione crittografica di hash, resi mediante templates, ossia rappresentazioni elettroniche di documenti legali contenenti sia una parte in prosa sia dei parametri, rispondenti alla logica dellâif–this-then-that , del âseâ, in altri termini, si realizza una data condizione, âalloraâ si devono negoziare, concludere e/o eseguire rapporti contrattuali.
Natura giuridica
Discussa è la natura giuridica dello smart contract, dubbio essendo, in altri termini, se esso sia oppur no riconducibile al negozio disciplinato dagli artt. 1321 c.c. e ss. Ad alimentare i sospetti concorre la ricordata formulazione legislativa laddove discorre di âeffetti predefiniti dalle partiâ, con espressione che sembra rinviare ad un momento di formazione dellâaccordo antecedente logicamente alla conclusione dello smart contract e ciò nonostante il verbo ‘vincolare’ di cui pure si avvale la disposizione. La risposta al quesito impone di scindere il caso in cui il mezzo informatico sia funzionale unicamente alla trasmissione e alla successiva esecuzione dellâaccordo contrattuale che si è perfezionato al di fuori di esso, secondo le modalitĂ classiche, da quello in cui lâaccordo si formi direttamente attraverso il mezzo informatico, il quale provvede, altresĂŹ, alla sua trasmissione. Nella prima ipotesi, lo smart contract, lungi dal risolversi in una mera ripetizione negoziale di una dichiarazione giĂ perfezionata aliunde (in quanto, appunto, dotato di elementi di unicitĂ e di diversitĂ rispetto ad essa), assume natura di canale per la conclusione e gestione degli accordi piuttosto che di accordo in sĂŠ. Nella seconda ipotesi, al contrario, esso integra un contratto se e nella misura in cui dello stesso contenga gli elementi essenziali individuati allâart. 1325 c.c. La dottrina ritiene, in merito, che lo schema di perfezionamento del âcontratto intelligenteâ possa replicare uno dei modelli previsti dagli artt. 1326, 1327, 1333 c.c. Le difficoltĂ attengono semmai alla necessitĂ di ricorrere, non di rado, ad un terzo per la resa in linguaggio informatico della volontĂ ; terzo che assume, nella specie, il ruolo di nuncius che deve predisporre i template nel senso voluto dal contraente, libero di affidare al programma informatico il compito di definire il contenuto del contratto, quante volte non voglia provvedere personalmente a determinare ogni aspetto dellâintesa.
Nella sua formulazione piÚ semplice lo smart contract traduce quanto convenuto tra i suoi autori e lo adempie dopo aver verificato da solo il soddisfacimento delle condizioni indicate. Nella formulazione piÚ articolata, invece, il programma informatico può avvalersi di oracles, vale a dire gli input da fonti esterne alla blockchain, che gli consentono di collegarsi al mondo reale e, per tale via, di verificare il soddisfacimento delle condizioni esterne indicate dalle parti.
Il lessico schematico e descrittivo che connota la figura rende, invece, complessa lâindividuazione della causa ad essa sottesa. La causa, di conseguenza, lungi dal poter essere tradotta mediante codici, sembra destinata ad identificarsi con quella dellâoperazione di volta in volta realizzata e ad essere desunta dal complesso delle situazioni individuate nel programma informatico. Diversamente, non presenta particolari criticitĂ la determinazione dellâoggetto, che, almeno in linea teorica, può assumere il contenuto piĂš vario.
Quanto, poi, alla forma, essa è soddisfatta, per espressa previsione legislativa, previa identificazione informatica delle parti, attraverso un processo avente i requisiti fissati dallâAgenzia per lâItalia digitale con linee guida da adottare.
Vantaggi e svantaggi
Il processo di esecuzione dello smart contract, una volta avviato, non può piĂš essere arrestato o modificato, con le immaginabili ricadute in tema di risoluzione del contratto e di invaliditĂ negoziale. La figura, in ragione delle descritte caratteristiche, presenta dei tratti rigidi che, se per un verso, valgono a conferirle il pregio della autoeseguibilitĂ e della irrevocabilitĂ , consentendo il superamento di quella naturale incertezza che normalmente caratterizza il contratto, nonchĂŠ la rilevante riduzione del rischio di frodi, dallâaltro la ingabbiano in una logica (quella dellâif this then that) che la rende inidonea sia a gestire le sopravvenienze contrattuali non previste sia a tradurre negoziazioni complesse, sia, ancora, a descrivere comportamenti o esprimere valori e principi dellâordinamento.