{"id":6028,"date":"2024-08-06T10:14:36","date_gmt":"2024-08-06T08:14:36","guid":{"rendered":"https:\/\/192.168.2.57\/?p=6028"},"modified":"2025-08-28T13:00:18","modified_gmt":"2025-08-28T11:00:18","slug":"lassicurazione-collettiva-e-il-fondo-di-garanzia-notarile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/2024\/08\/06\/lassicurazione-collettiva-e-il-fondo-di-garanzia-notarile\/","title":{"rendered":"L\u2019Assicurazione Collettiva e il Fondo di Garanzia Notarile"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\">\n<p>Il notaio svolge una funzione delicata e fondamentale nell&#8217;economia dei traffici giuridici e il suo ruolo centrale lo espone inevitabilmente al rischio di incorrere in errori professionali che possono causare danni anche ingenti per i cittadini che, direttamente o indirettamente, si avvalgono della sua opera.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dalla Cauzione alla Polizza Collettiva<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il legislatore si era posto il problema di approntare una forma di garanzia per i cittadini utenti lesi nei loro interessi da errori commessi dai notai nell&#8217;esercizio della loro funzione. Infatti, aveva previsto l&#8217;istituto della cauzione, disciplinato dagli articoli 18 e seguenti della <a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1913-02-16;89\" class=\"ek-link\"><strong>legge 16 febbraio 1913, n. 89<\/strong><\/a>. Con il tempo l&#8217;entit\u00e0 di tale cauzione non \u00e8 stata pi\u00f9 ritenuta adeguata alla finalit\u00e0 per la quale era stata concepita. Inoltre, il mutato panorama legislativo, sociale ed economico italiano, nonch\u00e9 le positive esperienze di altri Paesi europei hanno indotto a ritenere necessaria una sostanziale riforma della disciplina della materia, introducendo soluzioni pi\u00f9 adeguate a tutela del cittadino-utente. A tali finalit\u00e0 si ispira la delega di cui all&#8217; art. 7, comma uno, lettera e), numero 5), <strong><a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-11-28;246!vig=2024-07-10\" class=\"ek-link\">legge 28 novembre 2005, n. 246<\/a><\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Nell\u2019anno 2006 venne cos\u00ec introdotta una <strong>forma collettiva di copertura assicurativa<\/strong> predisposta dal <strong>Consiglio Nazionale del Notariato<\/strong> e a carico del medesimo. Il ricorso alla copertura individuale \u00e8 riservato al caso in cui l&#8217;accesso all&#8217;assicurazione collettiva risultasse impossibile ed \u00e8 fatta salva la facolt\u00e0 per il singolo notaio di stipulare polizze assicurative aggiuntive a proprie spese.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostituzione del precedente istituto della cauzione, venne previsto l&#8217;obbligo per il notaio, in mancanza di una copertura assicurativa collettiva, di stipulare una polizza assicurativa individuale per la responsabilit\u00e0 civile derivante dai danni cagionati nell&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 professionale. Il sistema della copertura assicurativa ha permesso di adattare di volta in volta le caratteristiche della garanzia assicurativa alle esigenze mutevoli del mercato e della societ\u00e0, di adeguare con il tempo i massimali e l&#8217;oggetto della copertura, di prevedere garanzie flessibili a seconda dello sviluppo della professione, delle modifiche legislative, delle tendenze giurisprudenziali. Ma soprattutto rendere tale strumento obbligatorio ha fatto s\u00ec che ogni cittadino che oggi si rivolge ad un notaio sia assistito da un sistema che lo protegge anche nei casi in cui il singolo professionista (o i suoi eredi) non siano in grado, con il proprio patrimonio, di far fronte ad un eventuale danno causato nell&#8217;esercizio della professione.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre in attuazione della delega legislativa, \u00e8 stata prevista l&#8217;istituzione di un <strong>Fondo di Garanzia, <\/strong>alimentato da separata contribuzione dei notai, che possa intervenire nel caso di danno derivante da illecito penale e laddove non sia operante la copertura assicurativa. Ci\u00f2 al fine di non lasciare il cittadino, incolpevolmente leso nei suoi interessi, senza adeguata tutela, soprattutto in presenza di quelle fattispecie originate da comportamenti di natura penale. Al fine di garantire la migliore funzionalit\u00e0 del fondo, viene stabilito che esso debba essere direttamente amministrato dal Consiglio Nazionale del Notariato. Recentemente, nell\u2019agosto 2021, la disciplina sull\u2019accesso al Fondo di Garanzia \u00e8 stata modificata dal Consiglio nazionale per rendere pi\u00f9 veloce la procedura di ristoro, eliminando le criticit\u00e0 legate ai lunghi tempi dei processi che il cittadino deve attendere per ottenere il ristoro, dovuti alla necessit\u00e0 della doppia condanna del notaio, in sede penale per l\u2019accertamento del reato commesso ed in sede civile per la quantificazione del danno.<\/p>\n\n\n\n<p>In sostanza, si pu\u00f2 correttamente affermare che la polizza assicurativa collettiva, da una parte, con la copertura dei danni causati dai notai nell\u2019esercizio della loro funzione ed il Fondo di Garanzia, dall\u2019altra, con il ristoro dei danni derivanti da reati commessi dal pubblico ufficiale, forniscono al cittadino una tutela piena e rapida.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La Polizza R.C. professionale<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>La gestione della Polizza Nazionale \u00e8 stata caratterizzata, fin dai primi anni, per l\u2019alto livello di collaborazione tra il Notariato e gli assicuratori che si sono via via succeduti, attraversando nel tempo, cambiamenti di metodo di gestione e delle strutture.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel 1999, anno primo del programma assicurativo nazionale, il Notariato si dot\u00f2 di una rete di uffici sinistri locali, su base regionale, che avevano il compito di ricevere le notifiche dei singoli sinistri dei notai, di effettuare una prima valutazione delle fattispecie, di interagire con gli uffici locali del broker e cooperare con le due sedi di Roma e di Milano dell\u2019ufficio di liquidazione della compagnia di assicurazione. Tale organigramma rappresentava, per l\u2019epoca, un modello gi\u00e0 molto avanzato di collaborazione tra la compagnia di assicurazione e l\u2019assicurato\/contraente.<\/p>\n\n\n\n<p>Il notaio titolare dell\u2019ufficio locale, una volta ricevuta la notifica del sinistro, redigeva un parere sulla potenziale responsabilit\u00e0 dell\u2019assicurato, che serviva poi ai periti della compagnia per la prima istruzione dei fascicoli. Il medesimo notaio interagiva poi con l\u2019ufficio locale del broker, per chiedere integrazione di documentazione ed eventuali ulteriori valutazioni in corso di gestione, fungendo anche, in parte, da intermediario tra il notaio denunciante ed assicurato e gli uffici peritali di liquidazione della compagnia, allora localizzati a Roma (per le regioni del centro sud) e a Milano (per le regioni del nord).<\/p>\n\n\n\n<p>Il modello descritto presentava per\u00f2 alcuni limiti: i troppi soggetti presenti (uffici locali del broker, uffici locali del Notariato e periti della Compagnia) e un carico eccessivo sul notaio titolare dell\u2019ufficio locale, che volontario, non svolgeva tale attivit\u00e0 quotidianamente.<\/p>\n\n\n\n<p>Un ulteriore problema era la \u201cparcellizzazione\u201d delle valutazioni dei casi pratici su pi\u00f9 uffici locali, fatto che non aiutava a raggiungere un\u2019omogeneit\u00e0 di pareri prodotti sulle fattispecie esaminate, con il risultato che, a volte, questi potevano essere discordanti tra loro su fattispecie analoghe, creando disomogeneit\u00e0 nelle valutazioni di una stessa casistica.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel corso dell\u2019anno 2002, il Notariato decise di centralizzare la gestione della polizza RC professionale nazionale, eliminando gli uffici locali del notariato.<\/p>\n\n\n\n<p>Nel nuovo sistema, l\u2019amministrazione delle pratiche venne affidata a due notai, designati dal Consiglio nazionale, con il compito di valutare tutte le pratiche notificate a livello nazionale e di interagire con gli uffici peritali di Roma e Milano. In seguito, il gruppo dei notai dedicati all\u2019assicurazione fu incrementato e si arriv\u00f2 a cinque unit\u00e0 con la formazione <strong>dell\u2019Ufficio Centrale Sinistri.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il ruolo dell\u2019ufficio Centrale Sinistri \u00e8 di centrale importanza nell\u2019attuale sistema di gestione della polizza RC professionale dei Notai. Esso \u00e8 costituito attualmente da sette notai, tra i quali il Consiglio Nazionale nomina il Coordinatore. Essi svolgono il loro incarico su base volontaria e sono scelti sulla base dell\u2019esperienza e della disponibilit\u00e0. Nell\u2019analizzare, con l\u2019ausilio di legali specializzati in materia, con cadenze periodiche, le denunce sinistro, i notai incaricati effettuano una valutazione della fattispecie e della eventuale responsabilit\u00e0 del collega assicurato coinvolto nel sinistro. Tale valutazione viene inviata alla Compagnia che pu\u00f2 farla propria o modificarla, proponendo degli incontri specifici dove vengono analizzati e discussi i casi pi\u00f9 complessi.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La copertura dalla polizza RC professionale vigente<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Il testo del contratto assicurativo a copertura della responsabilit\u00e0 civile dei notai italiano \u00e8 rimasto stabile in questi ultimi 25 anni, almeno per quello che riguarda la sua struttura principale. Alcuni aspetti della copertura sono stati per\u00f2 affinati fino ad arrivare al testo attuale di cui andiamo ad analizzare i principali elementi caratterizzanti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La definizione di<\/strong> <strong>assicurato<\/strong> \u00e8 molto ampia in quanto, oltre a ricomprendere gli iscritti a ruolo e coloro che cesseranno l\u2019attivit\u00e0 durante la vigenza del contratto (e i loro eredi), include anche i notai il quali, gi\u00e0 cessati prima della vigenza della polizza, abbiano una postuma decennale di copertura scaduta. Tale previsione permette di poter affermare che qualunque cliente di un notaio italiano, cessato o in attivit\u00e0, \u00e8 potenzialmente garantito da una copertura RC professionale notarile.<\/p>\n\n\n\n<p>Sempre nell\u2019ambito delle definizioni, molto ampia \u00e8 anche <strong>la descrizione dell\u2019attivit\u00e0 assicurata<\/strong>, individuata non solo come quella disciplinata dalla Legge Notarile ma anche l\u2019attivit\u00e0 connessa o comunque occasionata dal fatto di essere notaio e qualificato operatore di diritto.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019articolo 2 della polizza va a regolare le esclusioni di copertura, limitate, di fatto all\u2019ipotesi di un sinistro causato:<\/p>\n\n\n\n<p>a) da dolo del notaio;<\/p>\n\n\n\n<p>b) in periodi in cui l\u2019assicurato non poteva svolgere l\u2019attivit\u00e0 perch\u00e9 sospeso, inabilitato o interdetto;<\/p>\n\n\n\n<p>c) a parenti stretti dell\u2019assicurato. A tali ipotesi si deve aggiungere il caso della prescrizione del diritto dell\u2019assicurato, cos\u00ec come previsto e regolato dal codice civile (art. 2952 c.c.).<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, sebbene non si tratti di un\u2019esclusione (non andando ad incidere sulla copertura garantita al terzo danneggiato), occorre evidenziare che la Compagnia ha il diritto di agire in regresso, fino ad un importo massimo di euro 100.000,00 (art. 2, par. II), nei confronti del notaio assicurato incorso in un sinistro derivante dalla (totale) omissione delle ispezioni ipotecarie.<\/p>\n\n\n\n<p>Gli articoli 3 e 4 stabiliscono rispettivamente, nel rispetto delle normative vigenti in materia, il massimale di euro 3.000.000,00 (per sinistro ed anno assicurativo) e la franchigia fissa per sinistro di euro 15.000,00.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019Art. 7 norma <strong>l\u2019estensione temporale della copertura assicurativa<\/strong> e rappresenta uno degli elementi di maggior valore della polizza nazionale del Notariato. Viene infatti stabilita la <strong>\u201cretroattivit\u00e0 illimitata\u201d<\/strong> per cui la polizza risulta operativa, con riferimento alle richieste di risarcimento presentate al notaio durante la vigenza della polizza, a prescindere dalla data dell\u2019evento, azione od omissione che abbiano dato origine alla richiesta di risarcimento (art. 7 lett. a). Viene inoltre prevista <strong>\u201cl\u2019ultrattivit\u00e0 illimitata\u201d<\/strong> per chi cessa l\u2019attivit\u00e0 (per qualunque motivo) in vigenza di polizza (art. 7 lett. b). Ci\u00f2 comporta che un notaio che interromper\u00e0 la professione durante la vigenza della polizza, potr\u00e0 (anche i suoi eredi) denunciare il sinistro, indipendentemente dalla data dell\u2019evento, nell\u2019ambito della copertura in vigore.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La tutela del terzo<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u00c8 importante infine sottolineare alcune ulteriori peculiarit\u00e0, dovute alla forma collettiva del contratto nazionale, per cui la polizza professionale dei notai non esclude la copertura di sinistri derivanti da circostanze gi\u00e0 note o insorte prima dell\u2019inizio del contratto di assicurazione (purch\u00e9 ovviamente non risulti una contestazione scritta inviata al notaio antecedentemente alla data di decorrenza della polizza). La copertura in sostanza \u00e8 totale, prescinde dalla storia assicurativa del singolo notaio ed opera senza distinzioni individuali, conseguendo l\u2019obiettivo di prestare sempre al cliente adeguate garanzie e tutele, nel caso in cui un notaio possa incorrere in un errore nello svolgimento di una prestazione professionale.<\/p>\n\n\n\n<p>Inoltre, preme sottolineare che la polizza assicurativa in essere non prevede la possibilit\u00e0 per la Compagnia di esercitare la disdetta del contratto in caso di denuncia di un sinistro.<\/p>\n\n\n\n<p>In conclusione, la tutela del terzo, scopo ultimo del legislatore che impose l\u2019obbligo assicurativo a carico della categoria, trova quindi particolare garanzia e presenta, di conseguenza, la categoria notarile come un soggetto al quale risulta ancora pi\u00f9 semplice affidarsi con fiducia.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Notariato \u00e8 stata la prima categoria professionale a stipulare, nel 1999, un\u2019assicurazione che copre tutti i notai per la responsabilit\u00e0 civile e che nel 2006 \u00e8 diventata obbligatoria per legge.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[203],"tags":[443],"class_list":["post-6028","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di","tag-newsletter-infonews-del-30-06-2024-n-2"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6028"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6028"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6028\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6057,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6028\/revisions\/6057"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6028"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6028"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6028"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}