{"id":5902,"date":"2024-07-02T15:07:10","date_gmt":"2024-07-02T13:07:10","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/?p=5902"},"modified":"2024-07-02T15:18:47","modified_gmt":"2024-07-02T13:18:47","slug":"produrre-un-duplicato-informatico-o-una-copia-informatica-di-documento-digitale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/2024\/07\/02\/produrre-un-duplicato-informatico-o-una-copia-informatica-di-documento-digitale\/","title":{"rendered":"Produrre un duplicato informatico o una copia informatica di documento digitale"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Il documento informatico \u00e8 caratterizzato dalla assoluta irrilevanza del suo supporto e pertanto, a differenza del documento analogico, vanno necessariamente <strong>rivisti i concetti di originale e di copia<\/strong> la cui distinzione trovava fondamento proprio nelle caratteristiche strutturali del supporto. Il documento informatico \u00e8 invece composto da un insieme di bit e pu\u00f2 essere riprodotto su supporti diversi ed infiniti rendendo davvero complessa l\u2019individuazione di quando \u00e8 stato formato e di chi lo ha formato. Nell\u2019ambito del documento informatico possiamo quindi parlare di <strong>copia<\/strong> in caso di mutamento del supporto e nel caso di riproduzione mediante processi che ne alterino la composizione iniziale\/originale. Nel caso in cui tale processo non avvenga e quindi l<strong>\u2019impronta del file (hash)<\/strong> resti immutata, possiamo invece parlare di <strong>duplicato informatico<\/strong>, che, come emerge dal dato normativo sopra riportato, viene assimilato dal legislatore ad un \u201cquasi originale\u201d riconoscendone lo stesso valore a prescindere da alcuna certificazione di conformit\u00e0, come diversamente previsto per le copie.<\/p>\n<p>Nel <strong>Codice dell\u2019amministrazione digitale, Art. 1<\/strong> comma\u00a0 i-quinquies) troviamo una definizione di duplicato informatico: <em>il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario; <\/em>ed ancora nell\u2019 Art. 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 &#8220;Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici\u00a0 <em>il duplicato informatico di\u00a0 un\u00a0 documento\u00a0 informatico\u00a0 di\u00a0 cui all&#8217;art. 23-bis, comma 1, del Codice \u00e8&#8217; prodotto mediante processi\u00a0 e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto\u00a0 sullo stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema\u00a0 diverso,\u00a0 contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine<\/em>\u201d. (vedi Appendice)<\/p>\n<p>Le definizioni sono coerenti con la valenza riconosciuta dal CAD: non si interviene sulla struttura del documento, non ne vengono modificate le sequenze binarie e pertanto viene riconosciuta l\u2019efficacia e la valenza probatoria dell\u2019originale. Le modalit\u00e0 operative e la reale fattibilit\u00e0 della creazione del duplicato sono invece molto dubbie.<\/p>\n<p><strong>Come realizzare\/verificare un duplicato informatico<\/strong><\/p>\n<p>Lo stato dell\u2019arte in materia di duplicato pone <strong>due ordini di problemi<\/strong>: le <strong>modalit\u00e0 di realizzazione<\/strong> e il concreto <strong>procedimento di comparazione<\/strong> delle impronte.<\/p>\n<p>In riferimento alla prima questione, occorre premettere che per la realizzazione di un duplicato informatico la normativa esistente non prevede un percorso\/procedimento certificato e d\u2019istinto si potrebbe operare mediante un salvataggio del file ricevuto sul proprio <em>device<\/em>, rinominarlo ed infine, estraendo l\u2019impronta dal nuovo file, la si potrebbe confrontare con quella del file ricevuto quale originale &#8211;\u00a0 senza perdere di vista la difficolt\u00e0 concreta di distinguere il file originale dalle sue copie, in caso di documento informatico.<\/p>\n<p>Di fatto per\u00f2 un meccanismo del genere <strong>rimette l\u2019intero processo di certificazione<\/strong> a dei <strong>software<\/strong> di duplicazione o di editor sul quale <strong>non possiamo operare alcun tipo di controllo<\/strong> con la conseguenza che nel caso in cui si volesse procedere all\u2019apposizione di una certificazione sul procedimento realizzato, questa sarebbe assolutamente non veritiera o comunque non riferibile al soggetto che la rilascerebbe. Volendo anche superare tale <em>empasse<\/em>, e volendo quindi ritenere fattibile il procedimento sopra visto (riconosco un file quale originale, lo duplico, lo rinomino e lo salvo), per poter parlare di duplicato informatico dovremo sempre verificare <strong>l\u2019esatta corrispondenza<\/strong> tra l\u2019impronta del documento iniziale e quella del suo duplicato Questa attivit\u00e0 non \u00e8 evidentemente di immediata percezione ma pu\u00f2 essere realizzata mediante l\u2019utilizzo di alcuni software ed applicazioni online che comparino i due documenti estraendone le due impronte (secondo l\u2019algoritmo scelto) e verificando che siano uguali, ad esempio <strong><a href=\"http:\/\/onlinemd5.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/onlinemd5.com\/<\/a><\/strong> , o <strong><a href=\"http:\/\/www.hashemall.com\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.hashemall.com\/<\/a><\/strong> che ha una capienza maggiore e consente di verificare file fino a 10 MB o ancora <strong><a href=\"http:\/\/www.fileformat.info\/tool\/hash.htm\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">http:\/\/www.fileformat.info\/tool\/hash.htm<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Nell\u2019ipotesi di un documento informatico da noi prodotto e che necessitiamo di condividere o inviare, dovremo quindi estrarre l\u2019hash del file originale, duplicare il file (con le problematiche accennate), inviare il duplicato ed il file contenente l\u2019impronta dell\u2019originale, chiedere a chi li riceve di estrarre a sua volta l\u2019impronta dal duplicato e di compararla con l\u2019impronta del file originale mediante i software\/applicazioni indicate.<\/p>\n<p>Questa fase di verifica fa emergere per\u00f2 la seconda problematica: la verifica della corrispondenza tra le impronte presuppone necessariamente la <strong>possibilit\u00e0 di avere a disposizione entrambi i file<\/strong> (consentendo quindi di estratte i due hash e di compararli).<\/p>\n<p>In caso contrario, la procedura sopra descritta sarebbe realizzabile solo mediante una totale ed incondizionata fiducia nell\u2019operazione di estrazione dell\u2019impronta effettuata dal mittente (unico in possesso dell\u2019originale), operazione ad oggi non certificabile n\u00e9 verificabile.\u00a0 Diverso il caso in cui l\u2019originale fosse inserito in una <strong>piattaforma\/software idonea a certificarne \u201cl\u2019originalit\u00e0\u201d<\/strong> e dalla quale fosse possibile avere l\u2019impronta da verificare con quella estratta autonomamente dal duplicato. Ipotesi del genere \u00e8 prevista nel caso del <strong>Processo Civile Telematico<\/strong>, sulla cui piattaforma per l\u2019estrazione di alcuni documenti informatici \u00e8 presente direttamente la possibilit\u00e0 di scegliere se estrarre un file come duplicato o come copia. La piattaforma funge cos\u00ec sia da fonte di verifica dell\u2019originalit\u00e0 dei documenti ma consente anche di scegliere e verificare la necessit\u00e0 o meno dell\u2019apposizione della formula di conformit\u00e0.<\/p>\n<p>In definitiva, stante la normativa in vigore, pur esistendo la possibilit\u00e0 concreta di verificare le due impronte estratte dall\u2019originale e dal duplicato, <strong>l\u2019operazione di duplicazione non \u00e8 controllabile<\/strong> e soprattutto, visto il valore che la norma sopra vista attribuisce al duplicato, non c\u2019\u00e8 alcuna certezza che il file cos\u00ec realizzato \u2013 ed avente valore parificato all\u2019originale \u2013 in realt\u00e0 non sia stato manomesso o modificato durante i passaggi visti.<\/p>\n<p>Cosa diversa \u00e8 <strong>garantire la immodificabilit\u00e0 del file<\/strong> (mediante firma digitale o pec) che per\u00f2 resta unico ed una volta aperto\/ricevuto, verr\u00e0 decodificato ed andr\u00e0 trattato come copia e pertanto gli andr\u00e0 apposta la dichiarazione di conformit\u00e0 ai sensi del secondo comma dell\u2019art. 23 bis CAD.<\/p>\n<p>Un esempio di queste due fattispecie e di immediata comprensione lo si pu\u00f2 avere con i <strong>Duplo<\/strong> messi a disposizione dalle Conservatorie sulla piattaforma ministeriale Sister e firmati digitalmente: se scarichiamo il duplo e lo salviamo con nome \u2013 fermo restando i dubbi sull\u2019operazione di salvataggio accennati \u2013 ne estraiamo l\u2019impronta e la confrontiamo con quella estratta dal duplo non rinominato, possiamo vedere che sono identiche. Al contrario aprendo il file firmato, le impronte ovviamente cambieranno e dovremo procedere con la certificazione di conformit\u00e0.<\/p>\n<p><strong>Copia informatica di documento informatico<\/strong><\/p>\n<p>Per copia informatica, come confermato dalla definizione presente all\u2019Art. 1 i-quater) del CAD, deve intendersi quel <strong>documento informatico che mediante una diversa sequenza di bit<\/strong> \u2013 avendo quindi un\u2019impronta diversa &#8211; <strong>riproduca l\u2019identico contenuto dell\u2019originale<\/strong> digitale.<\/p>\n<p>L\u2019efficacia probatoria prevista dal comma 2 dell\u2019Art. 23-bis CAD richiede una <strong>certificazione di conformit\u00e0<\/strong> effettuata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato e l\u2019Art. 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004 definisce la tipologia di controllo che deve essere effettuato prima di attestare la conformit\u00e0, ne richiede la sottoscrizione con firma digitale o elettronica qualificata e indica operativamente dove predisporre l\u2019attestazione: <em>Copie e estratti informatici di documenti informatici 1. La copia e gli estratti informatici di un documento informatico di cui all\u2019art. 23 -bis , comma 2, del Codice sono prodotti attraverso l\u2019utilizzo di uno dei formati idonei di cui all\u2019allegato 2 al presente decreto, mediante processi e strumenti che assicurino la <strong>corrispondenza <\/strong>del contenuto della copia o dell\u2019estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine previo raffronto dei documenti o attraverso <strong>certificazione di processo<\/strong> nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell\u2019originale e della copia. 2. La copia o l\u2019estratto di uno o pi\u00f9 documenti informatici di cui al comma 1, se sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata da chi effettua la copia ha la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale, salvo che la conformit\u00e0 allo stesso non sia espressamente disconosciuta. 3. Laddove richiesta dalla natura dell\u2019attivit\u00e0, l\u2019attestazione di conformit\u00e0 delle copie o dell\u2019estratto informatico di un documento informatico di cui al comma 1, pu\u00f2 essere <strong>inserita nel documento informatico<\/strong> contenente la copia o l\u2019estratto. Il documento informatico cos\u00ec formato \u00e8 sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato. L\u2019attestazione di conformit\u00e0 delle copie o dell\u2019estratto informatico di uno o pi\u00f9 documenti informatici pu\u00f2 essere altres\u00ec prodotta come documento <strong>informatico separato<\/strong> contenente un riferimento <strong>temporale<\/strong> e l\u2019impronta di ogni copia o estratto informatico. Il documento informatico cos\u00ec prodotto \u00e8 sottoscritto con firma digitale del notaio o con firma digitale o firma elettronica qualificata del pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato.<\/em><\/p>\n<p>L\u2019iter per la realizzazione della copia passa per la verifica della sua corrispondenza con il contenuto (e non con l\u2019impronta altrimenti parleremo, come visto, di duplicato) dell\u2019originale. Tale verifica va realizzate mediante confronto tra i file o mediante certificazione di processo, concetto quest\u2019ultimo per cui si rimanda allo studio <strong>Studio 4_2018 DI <\/strong>della Commissione informatica del Consiglio Nazionale del Notariato.<\/p>\n<p><strong>Modalit\u00e0 operative<br \/>\n<\/strong><\/p>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li>Attestazione di conformit\u00e0 aggiunta al documento informatico<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Si apre il documento informatico mediante un software che ne consenta la lettura e la modifica, in modo da apportarvi l\u2019attestazione di conformit\u00e0, ad esempio con Adobe Acrobat Reader DC.<\/li>\n<li>Si appone la dichiarazione di conformit\u00e0<\/li>\n<li>Si salva il file e lo si firma digitalmente.<\/li>\n<\/ol>\n<ul style=\"list-style-type: square;\">\n<li>Attestazione di conformit\u00e0 su file separato<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li>Si estrae l\u2019impronta del file digitale oggetto di copia (mediante uno dei software o applicazioni sopra indicati).<\/li>\n<li>Si crea un file di testo contenente l\u2019attestazione di conformit\u00e0 e l\u2019impronta rappresentativa del file originario e un riferimento temporale che renda univoca tale attestazione;<\/li>\n<li>Si salva il file in un formato diverso da quello di testo e non modificabile, e lo si firma digitalmente.<\/li>\n<\/ol>\n<p><strong>Suggerimenti redazionali per l\u2019attestazione. La Certificazione di conformit\u00e0 di copia informatica a originale informatico <\/strong><strong>(art. 23, bis, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82)<\/strong><\/p>\n<p>Certifico io sottoscritto, dott.___, Notaio in ___, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di___, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di vigenza fino al ___, rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia redatta su supporto informatico, \u00e8 conforme al documento originale informatico. Ai sensi dell\u2019articolo 23 bis del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia formata su supporto informatico ha la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale.<\/p>\n<ul>\n<li>In caso di <strong>copia informatica di atto pubblico informatico<\/strong> da parte dello stesso pubblico ufficiale che lo ha ricevuto (Art. 68 ter Legge notarile) in aggiunta, si andr\u00e0 ad indicare: numero di repertorio, numero della raccolta, data, numero delle pagine se il formato lo consente, modalit\u00e0 di conservazione nel Sistema di Conservazione del Consiglio Nazionale del Notariato con la data di trasmissione oppure il riferimento alla marcatura temporale, la tipologia delle firme apposte e lo stato di validit\u00e0 delle stesse poich\u00e9 questi controlli possono essere realizzati solo da chi ha l\u2019originale;<\/li>\n<\/ul>\n<ul>\n<li>In caso di <strong>copia informatica di documento esibito e ricevuto da altro Notaio<\/strong> (Art. 73 Legge notarile), in aggiunta, si andr\u00e0 ad indicare che \u00e8 stata verificata la firma digitale apposta al documento esibito e il numero di repertorio e raccolta del documento originale, in questo caso ove esistente andr\u00e0 indicata la marcatura temporale.<\/li>\n<li>In ogni caso, ove l\u2019attestazione venisse predisposta su file a parte, andr\u00e0 inserito il <strong>riferimento univoco<\/strong> al file ad esempio questo che emerge da una verifica con <strong>e-Sign<\/strong>:<\/li>\n<li>Nome file: rv_63041_2019_ver_1.pdf.P7M<\/li>\n<li>Impronta del file: 9b3f464f87ddac0192337e2e9fae90f2b27b3d3daa277dbfc0f90fc450c8b23f<\/li>\n<li>Algoritmo di impronta: SHA256<\/li>\n<li>Tipo: P7M<\/li>\n<li>Data della verifica: 12\/07\/2019 alle 11:08:17<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>La copia informatica nel Processo Civile Telematico<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Nel processo civile telematico il filtro apportato dal fascicolo digitale <strong>consente il rilascio di copie equivalenti<\/strong> all\u2019originale dal punto di vista probatorio ma prescindendo dalle formalit\u00e0 previste dal CAD e dall\u2019art. 6 del DPCM soprariportato. Ovviamente fuori dal PCT ritornano a valere le regole del CAD con la conseguenza che in mancanza delle verifiche richieste dalle regole tecniche, la copia non avr\u00e0 la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale.<\/p>\n<p>Ai sensi dell\u2019art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. 179\/2012<em>, <\/em><em>\u2026Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono <strong>estrarre <\/strong>con modalit\u00e0 telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente <strong>ed attestare la conformit\u00e0<\/strong> delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell&#8217;attestazione di conformit\u00e0 a norma del presente comma, equivalgono all&#8217;<strong>originale<\/strong>.<\/em><\/p>\n<p><strong>Appendice normativa di riferimento. <\/strong><strong>Codice dell\u2019amministrazione digitale &#8211; Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8<\/strong><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Art. 23-bis. Duplicati e copie informatiche di documenti informatici<\/p>\n<ol>\n<li>I duplicati informatici hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformit\u00e0 alle regole tecniche di cui all\u2019articolo 71.<\/li>\n<li>Le copie e gli estratti informatici del documento informatico, se prodotti in conformit\u00e0 alle vigenti regole tecniche di cui all\u2019articolo 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell\u2019originale da cui sono tratte se la loro conformit\u00e0 all\u2019originale, in tutti le sue componenti, \u00e8 attestata da un pubblico ufficiale a ci\u00f2 autorizzato o se la conformit\u00e0 non \u00e8 espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l\u2019obbligo di conservazione dell\u2019originale informatico.<\/li>\n<\/ol>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il documento digitale \u00e8 composto da un insieme di bit e pu\u00f2 essere riprodotto su supporti diversi e infiniti; vanno quindi rivisti i concetti di originale e di copia<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[202],"tags":[430],"class_list":["post-5902","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-come-fare-per","tag-newsletter-infonews-del-04-11-2019-n-3"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5902"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5902"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5902\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5912,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5902\/revisions\/5912"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5902"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5902"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5902"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}