{"id":5302,"date":"2021-09-30T00:00:00","date_gmt":"2021-09-29T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2021\/09\/30\/home_n1_2021-4\/"},"modified":"2024-07-02T11:24:12","modified_gmt":"2024-07-02T09:24:12","slug":"home_n1_2021-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/2021\/09\/30\/home_n1_2021-4\/","title":{"rendered":"La vendita forzata telematica"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Una delle pi\u00f9 significative espressioni del ricorso allo strumento telematico nell\u2019ambito del processo \u00e8 indubbiamente rappresentato dalla cd. vendita telematica, ossia dal ricorso allo strumento telematico per lo svolgimento di una fase di cruciale importanza del <strong>processo di espropriazione forzata<\/strong> qual \u00e8 la vendita forzata.<\/p>\n<p><strong>L\u2019importanza dell\u2019istituto<\/strong><\/p>\n<p>Siamo di fronte ad una di quelle ipotesi in cui il ricorso allo strumento telematico incide in modo significativo sulla struttura e la funzionalit\u00e0 stessa di un determinato istituto processuale.<\/p>\n<p>In altri termini, non appare dubitabile che il ricorso allo strumento telematico rappresenti una risorsa particolarmente preziosa per rendere la vendita forzata maggiormente <strong>funzionale<\/strong> rispetto allo scopo cui \u00e8 preordinata, ossia la trasformazione del bene oggetto di espropriazione forzata in una somma di danaro il pi\u00f9 possibile elevata. Ove adeguatamente utilizzato, infatti, detto strumento consente di aumentare la platea dei potenziali offerenti, evitando al contempo talune <strong>criticit\u00e0<\/strong> dello svolgimento delle operazioni di vendita con le tradizionali modalit\u00e0 legate alla presenza fisica degli offerenti.<\/p>\n<p>Il ricorso allo svolgimento della vendita con modalit\u00e0 telematiche ha trovato riscontro prima nella prassi di taluni tribunali e poi a livello legislativo.<\/p>\n<p><strong>Evoluzione \u201clegislativa\u201d e attuale disciplina<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attuale disciplina della vendita forzata telematica \u00e8 il frutto di un tormentato iter solo in parte di rango propriamente legislativo, essendo detta disciplina in buona parte contenuta in un decreto ministeriale.<\/p>\n<p>In estrema sintesi l\u2019<em>iter<\/em> \u201clegislativo\u201d che ha condotto all\u2019attuale disciplina della vendita forzata telematica si snoda attraverso i seguenti <strong>passaggi:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>introduzione<\/strong> nel <strong>2009<\/strong> di una previsione, nell\u2019ambito delle disposizioni di attuazione del codice di rito civile (l\u2019art. 161-<em>ter<\/em> recante \u201cVendite con modalit\u00e0 telematiche\u201d), che si limitava (e si limita) a prevedere che \u00abil Ministro della giustizia stabilisce con proprio decreto le regole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice, nel rispetto dei principi di competitivit\u00e0, trasparenza, semplificazione, efficacia, sicurezza, esattezza e regolarit\u00e0 delle procedure telematiche\u00bb;<\/li>\n<li>emanazione del suddetto <strong>decreto<\/strong> solo nel <strong>2015<\/strong> (d.m. 26 febbraio 2015, n. 32) e, dunque, ben oltre il termine (di sessanta giorni dall\u2019entrata in vigore della norma di cui sopra) entro il quale doveva essere emanato (decreto, peraltro, divenuto effettivamente operativo solo nell\u2019aprile del 2016);<\/li>\n<li>introduzione, prima con riferimento all\u2019espropriazione forzata mobiliare, attraverso la modifica dell\u2019art. 530 c.p.c. (con il d.l. n. 90\/2014 conv., con modificazioni, dalla l. n. 114\/2014), e poi anche con riferimento all\u2019espropriazione immobiliare, attraverso la modifica dell\u2019art. 569 c.p.c. (con il d.l. n. 59\/2016 conv., con modificazioni, dalla l. n. 119\/2016), di una disposizione con la quale \u00e8 stata sancita la sostanziale <strong>obbligatoriet\u00e0<\/strong> della vendita in via telematica, stante la possibilit\u00e0 per il giudice di ricorrere alla vendita tradizionale nelle sole ipotesi in cui lo svolgimento della vendita in via telematica \u00absia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura\u00bb.<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tutti questi anni nessun intervento ha, invece, interessato l\u2019effettuazione della vendita in via telematica in sede concorsuale, salvo quanto previsto da talune disposizioni contenute nel nuovo Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza che non sono per\u00f2 ancora entrate in vigore.<\/p>\n<p>Pi\u00f9 precisamente, all\u2019art. 216 del suddetto Codice si prevede che, sia le vendite cd. competitive (di cui al comma 2) che quelle effettuate secondo e disposizioni del codice di procedura civile (di cui al comma 3) \u00absono effettuate con modalit\u00e0 telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalit\u00e0 siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura\u00bb.<\/p>\n<p>Per un verso, dunque, viene riproposta in sede concorsuale la preferenza del legislatore per la vendita telematica rispetto alla vendita tradizionale, attraverso la testuale riproduzione in questa sede dell\u2019attuale disposto dell\u2019art. 569 c.p.c., appena pi\u00f9 sopra richiamato.<\/p>\n<p>Per altro verso, in modo significativamente innovativo rispetto alla situazione attualmente vigente in sede di espropriazione forzata, viene introdotto l\u2019obbligo, per entrambe le suddette ipotesi di vendita (sia quella competitiva che quella secondo le disposizioni del codice di procedura civile), di effettuare la vendita con modalit\u00e0 <strong>telematiche<\/strong> tramite il <strong>portale delle vendite pubbliche<\/strong>, destinato, dunque, a divenire il luogo deputato non solo ad agevolare l\u2019incontro fra la domanda e l\u2019offerta (oltre che a consentire l\u2019effettuazione della pubblicit\u00e0 e della richiesta di visita dell\u2019immobile), come accade attualmente, ma anche ad ospitare lo svolgimento della vendita in via telematica.<\/p>\n<p>In altri termini, la scelta \u00e8 nel senso di evitare il ricorso agli attuali \u201cgestori\u201d della vendita, ossia ai soggetti che attualmente mettono a disposizione della procedura la piattaforma per lo svolgimento in via telematica della vendita.<\/p>\n<p><strong>Criticit\u00e0 della disciplina vigente <\/strong><\/p>\n<p>L\u2019attuale disciplina della vendita forzata telematica \u00e8 affetta da svariate criticit\u00e0, sia sul piano delle fonti che dei contenuti.<\/p>\n<p>Sul piano delle fonti, la grossa criticit\u00e0 risiede nel fatto che, alla luce di quanto appena pi\u00f9 sopra evidenziato, la sola sostanziale obbligatoriet\u00e0 per il giudice di ricorrere allo svolgimento della vendita in via telematica trova la sua fonte in una normativa di rango primario (ossia gli artt. 530 e 569 c.p.c.), mentre tutta la restante disciplina in materia \u00e8 contenuta in un decreto ministeriale, ossia in una <strong>normativa di rango secondario<\/strong> che, in conformit\u00e0 con quanto disposto dall\u2019art. 161-<em>ter<\/em> disp. att. c.p.c., avrebbe dovuto contenere le sole \u00abregole tecnico-operative per lo svolgimento della vendita\u00bb e non anche, come \u00e8 invece accaduto, una disciplina che \u00e8 espressione di scelte di opportunit\u00e0 giuridica che competono al legislatore e che, pertanto, dovrebbero essere contenute nel codice di procedura civile o comunque in fonti di rango primario (pena la violazione della riserva di legge \u201cprocessuale\u201d di cui all\u2019art. 111 Cost., oltre alla contrariet\u00e0 con il suddetto art. 161-ter disp. att. c.p.c., posto che una \u00abregola tecnica\u00bb, per sua natura, dovrebbe essere espressione di criteri scientifici &#8211; per definizione asettici e neutrali &#8211; propri di una scienza specialistica e non di valutazioni di opportunit\u00e0 giuridica).<\/p>\n<p>Sul piano dei contenuti, la vigente disciplina in tema di vendita forzata telematica \u00e8 affetta da ulteriori criticit\u00e0, in pi\u00f9 occasioni evidenziate dalla dottrina con particolare riferimento: alla sostanziale <strong>obbligatoriet\u00e0<\/strong> del giudice di ricorrere allo svolgimento della vendita in via telematica; alla disciplina delle differenti <strong>modalit\u00e0<\/strong> di <strong>svolgimento<\/strong> della vendita in via telematica, soprattutto sotto il profilo della proposizione delle offerte; ai livelli di <strong>sicurezza informatica,<\/strong> sia delle <strong>piattaforme<\/strong> utilizzabili per lo svolgimento della vendita che <strong>dell\u2019identificazione dell\u2019offerente;<\/strong> all\u2019individuazione del <strong>gestore<\/strong> ed alla delimitazione delle attivit\u00e0 che possono essere svolte dallo stesso.<\/p>\n<p><strong>Prassi dei tribunali e prospettive di riforma <\/strong><\/p>\n<p>Per sopperire alle suddette criticit\u00e0 i Tribunali hanno adottato svariati <strong>provvedimenti<\/strong> di carattere generale (per lo pi\u00f9 nella forma delle circolari) evidentemente volti ad assicurare anche una uniforme applicazione della disciplina in materia quanto meno nell\u2019abito del medesimo ufficio giudiziario.<\/p>\n<p>Il riferimento \u00e8, in particolare, alle difficolt\u00e0 interpretative\/applicative poste dalla vigente disciplina con riferimento:<\/p>\n<p>&#8211; al modo in cui debba essere intesa la cd. <strong>clausola di salvaguardia<\/strong> di cui agli artt. 530 e 569 c.p.c. (e, dunque, la possibilit\u00e0 per il giudice di ricorrere alla vendita analogica anzich\u00e9 a quella telematica);<\/p>\n<p>&#8211; alla scelta fra le differenti <strong>modalit\u00e0<\/strong> di vendita telematica;<\/p>\n<p>&#8211; all\u2019individuazione del <strong>gestore<\/strong> della vendita telematica;<\/p>\n<p>&#8211; alla proposizione delle <strong>offerte<\/strong> (e dunque tutte le relative questioni problematiche connesse alla figura del presentatore, alla segretezza delle offerte, ai possibili vizi peculiari della presentazione dell\u2019offerta in via telematica, etc.);<\/p>\n<p>&#8211; allo <strong>svolgimento<\/strong> della <strong>gara<\/strong> (nelle differenti possibili modalit\u00e0 contemplate dal D.M. 32\/2015);<\/p>\n<p>&#8211; al ricorso alle cd. <strong>sale d\u2019asta;<\/strong><\/p>\n<p>&#8211; <strong>all\u2019applicabilit\u00e0<\/strong> delle disposizioni introdotte dal legislatore alle <strong>procedure pendenti.<\/strong><\/p>\n<p>Nonostante i lodevoli sforzi profusi dai tribunali, anche sul piano organizzativo, purtroppo, per\u00f2, non tutte le suddette criticit\u00e0 possono ritenersi superate e, al contempo, presso i diversi Tribunali si sono instaurate anche differenti prassi operative.<\/p>\n<p>In estrema sintesi \u00e8 possibile affermare che, nonostante i lodevoli sforzi profusi dai Tribunali, le criticit\u00e0 della normativa vigente in materia, oltre a determinare l\u2019instaurarsi di prassi difformi, non consentono all\u2019istituto della vendita forzata telematica di svolgere appieno la funzione che gli \u00e8 propria, ossia quella di prezioso strumento attraverso il quale la vendita forzata pu\u00f2 potenziare, in talune ipotesi, la sua efficacia, consentendo cos\u00ec alle procedure espropriative di conseguire un risultato pi\u00f9 soddisfacente, in termini di ricavato, per i creditori.<\/p>\n<p>In ragione di ci\u00f2, e delle novit\u00e0 introdotte in materia dal Codice della crisi d\u2019impresa e dell\u2019insolvenza (anche se non ancora entrate in vigore), \u00e8 dunque sempre pi\u00f9 avvertita, anche in dottrina, <strong>l\u2019esigenza<\/strong> di un <strong>intervento<\/strong> del <strong>legislatore<\/strong> che miri: per un verso, a superare le suddette criticit\u00e0 sul piano delle fonti e dei contenuti della disciplina vigente in materia; per altro verso, un coordinamento armonico fra la disciplina relativa alla vendita forzata telematica in sede espropriativa e quella in sede concorsuale.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il ricorso allo strumento telematico per lo svolgimento di una fase di cruciale importanza del processo di espropriazione forzata presenta numerosi vantaggi e alcune criticit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[203],"tags":[435],"class_list":["post-5302","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di","tag-newsletter-infonews-del-30-09-2021-n-1"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5302"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5302"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5302\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5809,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5302\/revisions\/5809"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5302"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5302"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5302"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}