{"id":5274,"date":"2020-01-31T00:00:00","date_gmt":"2020-01-30T23:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2020\/01\/31\/home_n1_2020-4\/"},"modified":"2024-07-02T11:24:10","modified_gmt":"2024-07-02T09:24:10","slug":"home_n1_2020-4","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/2020\/01\/31\/home_n1_2020-4\/","title":{"rendered":"Smart contract"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>L\u2019espressione (di derivazione anglosassone) <em>smart contract<\/em> designa, propriamente, l\u2019<strong>idoneit\u00e0 del vincolo negoziale ad auto eseguirsi <a href=\"http:\/\/www.infonews.notartel.it\/infonews\/articoli\/n1_2018\/n1_18_editoriale.html\">senza necessit\u00e0 dell\u2019intervento umano<\/a><\/strong>: l\u2019aggettivo <em>smart<\/em>, infatti, risponde alla finalit\u00e0 di qualificare come \u201cintelligente\u201d il contratto, in quanto dotato della intrinseca capacit\u00e0 di reagire a stimoli interni ed esterni.<\/p>\n<p>Il legislatore ha definito la figura solo di recente con la l. 11-2-2019, n. 12, di conversione del d.l. 14-12-2018, n. 135, allorquando ha stabilito che lo <em>smart contract<\/em> \u00e8 un \u201cprogramma per operatore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o pi\u00f9 parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse\u201d (art. 8 <em>ter<\/em> d.l. n. 135\/2018).<\/p>\n<p><strong>Le origini<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019idea di <em>smart contract <\/em>fu coniata per la prima volta dall\u2019informatico giurista statunitense <strong>Nick Szabo<\/strong>, che, in un&nbsp;<em>paper<\/em> del 1997, lo configur\u00f2 come un \u201cinsieme di promesse\u201d (<em>a set of promises<\/em>), espresse in forma digitale, incorporate nell\u2019<em>hardware <\/em>e nel <em>software <\/em>al fine di renderne impossibile o comunque eccessivamente oneroso l\u2019inadempimento. I primi esempi di &#8216;contratto intelligente&#8217; sono offerti dagli acquisti di prodotti mediante distributori automatici o, in modo pi\u00f9 articolato, dalla piattaforma<em> eBay<\/em>, creata nel 1995, per gestire un sistema di compravendite e aste tramite procedure automatizzate in grado di attuare le clausole del contratto sottoscritto dai contraenti che vi aderiscono, senza che questi entrino in contatto tra di loro.<\/p>\n<p><strong>Caratteristiche e struttura<\/strong><\/p>\n<p>La figura si caratterizza per essere un &#8216;<strong>accordo automatizzato ed eseguibile<\/strong>&#8216;: automatizzato da un computer (sebbene alcune parti richiedano un <em>input<\/em> o un controllo umano); eseguibile (non solo attraverso il ricorso all\u2019autorit\u00e0 giudiziaria, ma altres\u00ec e soprattutto) tramite l\u2019esecuzione automatica del codice alfanumerico che ne traduce i contenuti. Questi, per la precisione, consistono in un<strong> <em>set<\/em> di istruzioni<\/strong> concernenti un insieme pi\u00f9 o meno ampio di situazioni al verificarsi delle quali vengono poste in essere e realizzate determinate e pre-individuate azioni.&nbsp; La struttura dello <em>smart contract<\/em> \u00e8 costituita, per la precisione, da un algoritmo di consenso e da una funzione crittografica di <em>hash<\/em>, resi mediante <em>templates<\/em>, ossia rappresentazioni elettroniche di documenti legali contenenti sia una parte in prosa sia dei parametri, rispondenti alla logica dell\u2019<em>if<\/em>&#8211;<em>this-then-that<\/em> , del \u201c<em>se<\/em>\u201d, in altri termini, si realizza una data condizione, \u201c<em>allora<\/em>\u201d si devono negoziare, concludere e\/o eseguire rapporti contrattuali.<\/p>\n<p><strong>Natura giuridica<\/strong><\/p>\n<p>Discussa \u00e8 la <strong>natura giuridica<\/strong> dello <em>smart contract<\/em>, dubbio essendo, in altri termini, se esso sia oppur no riconducibile al negozio disciplinato dagli artt. 1321 c.c. e ss. Ad alimentare i sospetti concorre la ricordata formulazione legislativa laddove discorre di \u201ceffetti predefiniti dalle parti\u201d, con espressione che sembra rinviare ad un momento di formazione dell\u2019accordo antecedente logicamente alla conclusione dello <em>smart contract<\/em> e ci\u00f2 nonostante il verbo &#8216;vincolare&#8217; di cui pure si avvale la disposizione. La risposta al quesito impone di scindere il caso in cui il mezzo informatico sia funzionale unicamente alla trasmissione e alla successiva esecuzione dell\u2019accordo contrattuale che si \u00e8 perfezionato al di fuori di esso, secondo le modalit\u00e0 classiche, da quello in cui l\u2019accordo si formi direttamente attraverso il mezzo informatico, il quale provvede, altres\u00ec, alla sua trasmissione. Nella <strong>prima ipotesi<\/strong>, lo <em>smart contract<\/em>, lungi dal risolversi in una mera ripetizione negoziale di una dichiarazione gi\u00e0 perfezionata <em>aliunde<\/em> (in quanto, appunto, dotato di elementi di unicit\u00e0 e di diversit\u00e0 rispetto ad essa), assume <strong>natura di canale per la conclusione e gestione degli accordi<\/strong> piuttosto che di accordo in s\u00e9. Nella <strong>seconda ipotesi<\/strong>, al contrario, esso <strong>integra un contratto se e nella misura in cui dello stesso contenga gli elementi essenziali<\/strong> individuati all\u2019art. 1325 c.c. La dottrina ritiene, in merito, che lo schema di perfezionamento del \u201ccontratto intelligente\u201d possa replicare uno dei modelli previsti dagli artt. 1326, 1327, 1333 c.c. Le difficolt\u00e0 attengono semmai alla necessit\u00e0 di ricorrere, non di rado, ad un terzo per la resa in linguaggio informatico della volont\u00e0; terzo che assume, nella specie, il ruolo di <em>nuncius<\/em> che deve predisporre i <em>template<\/em>&nbsp;nel senso voluto dal contraente, libero di affidare al programma informatico il compito di definire il contenuto del contratto, quante volte non voglia provvedere personalmente a determinare ogni aspetto dell\u2019intesa. &nbsp;<\/p>\n<p>Nella sua formulazione pi\u00f9 semplice lo <em>smart contract<\/em> <strong>traduce quanto convenuto tra i suoi autori e lo adempie dopo aver verificato da solo il soddisfacimento delle condizioni<\/strong> indicate. Nella formulazione pi\u00f9 articolata, invece, il programma informatico pu\u00f2 avvalersi di <strong><em>oracles<\/em><\/strong>, vale a dire gli <em>input<\/em> da fonti esterne alla <em>blockchain<\/em>, che gli consentono di collegarsi al mondo reale e, per tale via, di verificare il soddisfacimento delle condizioni esterne indicate dalle parti.<\/p>\n<p>Il lessico schematico e descrittivo che connota la figura rende, invece, complessa l\u2019individuazione della causa ad essa sottesa. La causa, di conseguenza, lungi dal poter essere tradotta mediante codici, sembra destinata ad identificarsi con quella dell\u2019operazione di volta in volta realizzata e ad essere desunta dal complesso delle situazioni individuate nel programma informatico. Diversamente, non presenta particolari criticit\u00e0 la determinazione dell\u2019oggetto, che, almeno in linea teorica, pu\u00f2 assumere il contenuto pi\u00f9 vario.<\/p>\n<p>Quanto, poi, alla forma, essa \u00e8 soddisfatta, per espressa previsione legislativa, previa identificazione informatica delle parti, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall\u2019Agenzia per l\u2019Italia digitale con linee guida da adottare.<\/p>\n<p><strong>Vantaggi e svantaggi<\/strong><\/p>\n<p>Il processo di esecuzione dello <em>smart contract<\/em>, una volta avviato, <strong>non pu\u00f2 pi\u00f9 essere arrestato o modificato<\/strong>, con le immaginabili ricadute in tema di risoluzione del contratto e di invalidit\u00e0 negoziale. La figura, in ragione delle descritte caratteristiche, presenta dei tratti rigidi che, se per un verso, valgono a conferirle il pregio della <em>autoeseguibilit\u00e0<\/em> e della <em>irrevocabilit\u00e0<\/em>, consentendo il superamento di quella naturale incertezza che normalmente caratterizza il contratto, nonch\u00e9 la rilevante riduzione del rischio di frodi, dall\u2019altro la ingabbiano in una logica (quella dell\u2019<em>if this then that<\/em>) che la rende inidonea sia a gestire le sopravvenienze contrattuali non previste sia a tradurre negoziazioni complesse, sia, ancora, a descrivere comportamenti o esprimere valori e principi dell\u2019ordinamento.<\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Origini, caratteristiche e natura giuridica, vantaggi e svantaggi dei cd. &#8216;contratti intelligenti&#8217;.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_editorskit_title_hidden":false,"_editorskit_reading_time":0,"_editorskit_is_block_options_detached":false,"_editorskit_block_options_position":"{}","footnotes":""},"categories":[203],"tags":[431],"class_list":["post-5274","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-di-cosa-parliamo-quando-parliamo-di","tag-newsletter-infonews-del-31-01-2020-n-1"],"acf":[],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5274"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5274"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5274\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5781,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5274\/revisions\/5781"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5274"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5274"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5274"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}