{"id":5273,"date":"2020-04-15T00:00:00","date_gmt":"2020-04-14T22:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/192.168.2.57\/index.php\/2020\/01\/31\/home_n1_2020-3\/"},"modified":"2026-03-12T12:30:06","modified_gmt":"2026-03-12T11:30:06","slug":"home_n2_2020-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.infonews.notartel.it\/index.php\/2020\/04\/15\/home_n2_2020-2\/","title":{"rendered":"Produrre copie di fatture elettroniche ed estratti"},"content":{"rendered":"<div class=\"post-content\"><p>Poche materie come quella delle <strong>scritture contabili di impresa<\/strong> sono state percepite, per lungo tempo, e sono ancora <strong>percepite,<\/strong> come materia <strong>distante dall&#8217;attivit\u00e0 giuridica<\/strong> in senso stretto. Le ragioni di tale pregiudizio sono molteplici e affondano, per la maggior parte, nel fatto che le norme legate alla regolamentazione di tali scritture sembrano rispondere, a una prima lettura, a esigenze di carattere esclusivamente tecnico.<\/p>\n<p>Rappresentazione della movimentazione economica e contabile legata all\u2019impresa e alla societ\u00e0, la scrittura contabile costituisce al tempo stesso uno <strong>strumento di controllo interno ed esterno dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/strong> e l\u2019obbligatoriet\u00e0 della sua (regolare) tenuta risponde all\u2019esigenza della verifica, formale e sostanziale, dello svolgimento e andamento dell\u2019attivit\u00e0 stessa.<\/p>\n<p>Se questo \u00e8 vero da un punto di vista strettamente sostanziale, la scrittura contabile vede potenziata la propria rilevanza nel momento in cui essa \u00e8 tradotta in un\u00a0<strong>atto ad alto contenuto processuale<\/strong>, attraverso la sua verifica e la sua estrazione dai libri contabili di cui essa fa parte, in particolar modo per le\u00a0finalit\u00e0 previste dagli articoli 633 e seguenti cod. prov. civ. in sede di instaurazione di procedimento monitorio.<\/p>\n<p>In tutto questo il notaio \u00e8 chiamato a rispondere alle esigenze di carattere sostanziale (ma in particolar modo processuale) delle verifiche e delle produzioni di estratti e copie di scritture contabili che, nate come strumento univoco e leggibile, mostrano oggi <strong>nuove e rinnovate complessit\u00e0<\/strong> dovute anche alla evoluzione tecnologica e digitale. E la maggiore difficolt\u00e0 sta proprio nel fatto che la &#8216;rivoluzione digitale&#8217; dell\u2019ultimo ventennio, seppure mossa dalle citate esigenze di semplificazione e adeguamento del diritto positivo alle nuove richieste della informatizzazione, nuovamente lascia all\u2019interprete pi\u00f9 dubbi che certezze.<\/p>\n<p><strong>Scritture contabili e fatture elettroniche<\/strong><\/p>\n<p>Tralasciando l\u2019esame specifico della normativa di diritto sostanziale di riferimento relativo alle scritture contabili e alle fatture, e se volessimo cercare il momento iniziale della deregolamentazione della disciplina del settore informatico, causata da un successivo eccesso e una disomogeneit\u00e0 della produzione normativa, si potrebbe fare riferimento alla <strong>novella del 1994<\/strong> (L. 8 agosto 1994, n. 489 in conversione del decreto legge 357\/1994), normativa nata con lo scopo di accelerare la ripresa dell&#8217;economia e dell&#8217;occupazione, nonch\u00e9 di ridurre gli adempimenti a carico del contribuente. Per l\u2019effetto di tale novella si \u00e8 assistito anche alla modifica all\u2019articolo 2220 cod. civ., anche con previsione di regole sulla conservazione della contabilit\u00e0 su supporto diverso da quello tradizionale.<\/p>\n<p>In particolar modo, l\u2019art. 7, comma 4ter, d.l. 357\/1994 convertito in legge 489\/1994 prevede espressamente che \u201c<em>a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici e&#8217; considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all&#8217;esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>In sintesi, la regolare tenuta dei libri contabili su supporto informatico \u00e8 comunque <strong>garantita anche in caso di mancata trascrizione<\/strong> (stampa) per l\u2019esercizio contabile in relazione al quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle dichiarazioni annuali.<\/p>\n<p>Vale inoltre la pena ricordare che da tale data seguono, ulteriormente, le modifiche all\u2019articolo 2220 cod. civ., con l\u2019inserimento di un terzo comma, che attualmente recita: \u201c<em>Le scritture e i documenti di cui al presente articolo possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini, sempre che le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere rese leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza detti supporti.\u201d, <\/em>nonch\u00e9 l\u2019introduzione dell\u2019articolo 2215bis cod. civ. che prevede in particolare terzo comma che \u201c<em>gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all\u2019anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell\u2019imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato<\/em>.\u201d ed al quarto comma che \u201c<em>i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal presente articolo, hanno l&#8217;efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 e 2710 del codice civile.<\/em>\u201d<\/p>\n<p>Infine \u00e8 di assoluta rilevanza l\u2019entrata in vigore del d.lgs. 110\/2010, emanato su delega contenuta all\u2019articolo 65 della legge 69\/2009, e contente disposizioni in tema di atto pubblico informatico (e attivit\u00e0 notarile informatica in generale), nonch\u00e9 della direttiva 2014\/55\/UE in tema di <strong>fattura elettronica<\/strong> per le pubbliche amministrazioni e la successiva legge 205\/2017 (legge di bilancio 2018), con introduzione della disciplina e del regime della fatturazione elettronica, con apposite regole tecniche in tema di emissione (concretizzata solo al momento del deposito presso lo SDI), l\u2019estrazione delle fatture depositate, le ricevute allegate alle fatture depositate, la firma delle ricevute, nonch\u00e9 l\u2019emissione del decreto MEF 17 giugno 2014, in forza del quale i documenti informatici rilevanti ai\u00a0 fini\u00a0 tributari\u00a0 hanno\u00a0 le caratteristiche dell&#8217;mmodificabilit\u00e0, dell\u2019integrit\u00e0, dell\u2019autenticit\u00e0 e della leggibilit\u00e0 e le modalit\u00e0 di registrazione e conservazione delle scritture contabili.<\/p>\n<p><strong>Tipologia di scritture contabili<\/strong><\/p>\n<p>Le modalit\u00e0 di formazione e tenuta delle scritture contabili consentono pertanto di verificare <strong>tre<\/strong> specifiche <strong>modalit\u00e0<\/strong> di <strong>conservazione:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>documento formato, tenuto e conservato in modalit\u00e0 cartacea<\/strong>: la semplice esibizione del documento, che sia rispettoso delle previsioni del codice civile, consente la sua verifica e l\u2019estrazione di copie ed estratti;<\/li>\n<li><strong>documento formato e tenuto su supporto informatico, ma destinato alla conservazione cartacea<\/strong> della scrittura contabile, : in tale ipotesi la estrazione di certificati ed estratti sar\u00e0 ammessa solo quando sia stata eseguita la stampa cartacea del file relativo al periodo prefissato dalle norme di riferimento, in presenza degli adempimenti e dei requisiti previsti per la rispettiva tipologia documentale obbligatoria, e della sua finale conservazione a norma di legge, ove esistente;<\/li>\n<li><strong>documento formato, tenuto e conservato su solo supporto informatico<\/strong>: in tale ipotesi la estrazione di certificati ed estratti sar\u00e0 ammessa solo a partire dal momento in cui il singolo file, relativo al periodo di imposta formato nelle modalit\u00e0 previste dalla legge, venga sottoscritto con firma digitale e su esso venga ulteriormente apposta la marca temporale in regola con i requisiti previsti per la conservazione a norma, ove esistente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il <strong>requisito della conservazione della scrittura contabile<\/strong>, precedentemente previsto come elemento naturale e successivo alla formazione e compilazione della scrittura contabile, diviene oggi elemento di discrimine ed assolutamente caratterizzante la natura (e pertanto anche la stessa disciplina) della scrittura contabile stessa.<\/p>\n<p>Conservazione che diventa pertanto un adempimento separato, successivo, consistente nella apposizione di elementi di carattere informatico (firma e marca) rimessa, di fatto, alla disponibilit\u00e0 del soggetto individuato, secondo la legge, alla realizzazione di tale adempimento, ma in nessun caso verificabile in una fase precedente.<\/p>\n<p>E\u2019 sufficientemente chiaro, alla luce della produzione normativa sul tema, che il notaio non possa pi\u00f9 affidarsi ad una formula univoca per accompagnare la propria indagine, quanto sia costretto a plasmare di volta in volta la dicitura di un accertamento che avviene, in ogni singolo caso, secondo diversi e articolati accertamenti.<\/p>\n<p><strong>Tipologie e modalit\u00e0 di estratti e copie di scritture contabili e fatture<\/strong><\/p>\n<p>In base a quanto detto precedentemente, il notaio potr\u00e0 effettuare copie ed estratti delle scritture contabili in base alla modalit\u00e0 della loro tenuta e conservazione, e cos\u00ec in particolare:<\/p>\n<ul>\n<li>scritture contabili <strong>cartacee, vidimate<\/strong>: sar\u00e0 consentita la predisposizione di estratti come <strong>prima della riforma del 2001<\/strong> fino a quando vigeva l\u2019obbligo di vidimazione e bollatura;<\/li>\n<li>scritture contabili <strong>cartacee, non vidimate<\/strong>: sar\u00e0 consentita la predisposizione di estratti nei soli casi di libri tenuti secondo le modalit\u00e0 previste dalle leggi tributarie (ad esempio registri IVA), mentre per gli altri registri sar\u00e0 possibile la sola <strong>emissione di \u201ccopie conformi\u201d&lt;\/strong&gt;; in ogni caso con verifica della numerazione, apposizione di numero progressivo per anno, indicazione pagina per pagina dell\u2019anno di riferimento;<\/strong><\/li>\n<li><strong>scritture contabili digitali sottoposte a conservazione sostitutiva in formato digitale<\/strong> (siano esse gi\u00e0 formate digitalmente che successivamente convertite in formato digitale): sar\u00e0 consentita la predisposizione di estratti <strong>previa la verifica dei requisiti dei documenti ai sensi del D.M. 17 giugno 2014<\/strong> (documento statico, esibito secondo le modalit\u00e0 previste, memorizzato su supporto idoneo alla conservazione, contenente adeguati indici di ricerca) al quale siano apposti la sottoscrizione elettronica e la marcatura temporale dal conservatore;<\/li>\n<li><strong>scritture contabili tenute e conservate in formato digitale adottando una conservazione sostitutiva di documento informatico avente un valore probatorio pari a quelle conservate su supporto cartaceo<\/strong> con vidimazione iniziale ai sensi dell\u2019articolo 2215-<em>bis<\/em>: per la realizzazione di un estratto sar\u00e0 necessario verificare la numeratura del libro, l\u2019indicazione dell\u2019anno di imposta, la regolare tenuta della contabilit\u00e0, nonch\u00e9 (da un punto di vista tecnico) il formato del documento (statico e non modificabile), la firma digitale del responsabile della conservazione, la marcatura temporale, il rispetto del termine annuale per l\u2019apposizione di firma e marca, la regolare tenuta della contabilit\u00e0 (ossia l\u2019esistenza di un supporto di conservazione durevole, l\u2019ordine cronologico senza soluzione di continuit\u00e0 e le funzioni di ricerca ed estrazione dati dall\u2019archivio).<\/li>\n<\/ul>\n<p>In tutto il panorama sino ad ora evidenziato, un discorso a parte deve essere fatto per le <strong>fatture elettroniche<\/strong> di cui sia richiesta la <strong>copia autentica<\/strong> ai fini della esibizione nel procedimento monitorio.<\/p>\n<p>La <a href=\"http:\/\/www.infonews.notartel.it\/infonews\/articoli\/n1_2019\/n1_2019_comefareper_fattura.html\"><strong>fattura elettronica<\/strong><\/a> \u00e8 documento informatico trasmesso elettronicamente tramite il <strong>Sistema di Interscambio (SDI)<\/strong> fornito dalla Agenzia delle Entrate e recapitato direttamente tramite tale sistema al soggetto destinatario, con deposito autonomo nel cassetto fiscale del soggetto interessato.<\/p>\n<p>La fattura \u00e8, di fatto, emessa, non al momento della sua creazione ma al momento della sua accettazione (e deposito) all\u2019interno del Sistema di Interscambio.<\/p>\n<p>La copia autentica della fattura elettronica \u00e8 pertanto possibile solo dopo estrazione di apposito duplicato dallo SDI, a nulla potendo valere il duplicato del file generato ed inviato da parte del fornitore della prestazione.<\/p>\n<p>Nel momento in cui questo elaborato viene predisposto, non \u00e8 possibile verificare, dallo SDI, una forma particolare di emissione del duplicato della fattura, neppure per fini giudiziari.<\/p>\n<p>\u00c8 invece possibile <strong>prelevare le ricevute<\/strong> relative alle modalit\u00e0 di verifica dell\u2019invio e dei metadati dell\u2019invio stesso (momento dell\u2019effettiva consegna in base al numero dei tentativi), ma tali ricevute non sono fornite di firma elettronica al momento della loro estrazione, e consentono la verifica dell\u2019identificativo dell\u2019operazione solo attraverso una (astratta) verifica delle residue fatture elettroniche esistenti, in un dato momento, all\u2019interno dello SDI.<\/p>\n<p>\u00c8 tuttavia presente una <strong>apposita sezione<\/strong> all\u2019interno dello SDI per la richiesta di duplicati di fatture emesse per scopi giudiziari. Tale sezione risulta tuttavia essere <strong>ancora inattiva<\/strong> in quanto coinvolgerebbe le fatture per le quali sia stato anche richiesto il servizio di conservazione a norma alla Agenzia delle Entrate ma per le quali non \u00e8 ancora possibile effettuare alcuna operazione.<\/p>\n<p>Quanto alle fatture elettroniche, i cui duplicati sono forniti dall\u2019Agenzia delle Entrate tramite il sistema di interscambio, \u00e8 attualmente possibile pensare che:<\/p>\n<ul>\n<li>esse saranno inoltrate, cos\u00ec come prelevate, per gli scopi giudiziari direttamente attraverso le modalit\u00e0 previste per la presentazione dei documenti nel processo telematico (lasciando al giudice la verifica degli elementi di validit\u00e0 della fattura prodotta);<\/li>\n<li>il notaio potr\u00e0 effettuare una copia (meglio, un duplicato) informatico di documento informatico, applicando allo stesso la dichiarazione della verifica della firma digitale in esso contenuta (qualora essa sia fornita secondo tale modalit\u00e0) e degli ulteriori elementi desumibili dalle ricevute allegate alla fattura prodotta.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il notaio potr\u00e0, ulteriormente, fornire una copia conforme di documento esibito della \u201c<strong>copia di cortesia<\/strong>\u201d della fattura eventualmente prodotta dal richiedente, che in nessun modo potr\u00e0 tuttavia soddisfare quanto richiesto dall\u2019articolo 634 cod. proc. civ. se non nella verifica della conformit\u00e0 delle informazioni con quelle riportate nelle documentazioni contabili (ad esempio registri IVA) per i quali si sia gi\u00e0 provveduto ad opportuna estrazione.<\/p>\n<p><strong>Spunti di riflessione<\/strong><\/p>\n<p>Il tema degli estratti e delle copie delle scritture contabili rimane, in ogni caso, di centrale importanza, soprattutto se si considera il testo dell\u2019articolo 2711 del codice civile: \u201c<em>La comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza pu\u00f2 essere ordinata dal giudice solo nelle controversie relative allo scioglimento della societ\u00e0, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte. Negli altri casi il giudice pu\u00f2 ordinare, anche d&#8217;ufficio, che si esibiscano i libri per estrarne le registrazioni concernenti la controversia in corso. Pu\u00f2 ordinare altres\u00ec l&#8217;esibizione di singole scritture contabili, lettere, telegrammi o fatture concernenti la controversia stessa<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>L\u2019esibizione dei libri in forma integrale \u00e8 pertanto prevista solo per le tassative ipotesi previste dalla legge. In tutti gli altri casi l\u2019estrazione dei libri e delle copie risponde non solamente ad una esigenza di semplificazione ai fini della soluzione della controversia, ma ad un altro e superiore interesse dell\u2019imprenditore: <strong>la riservatezza del contenuto<\/strong> delle scritture contabili.<\/p>\n<p>Alla luce di tale interesse, e comunque nel contesto normativo attuale, nonostante le sue evidenti criticit\u00e0, il notaio \u00e8 chiamato a rispondere all\u2019esigenza della <strong>tutela della riservatezza<\/strong> dello strumento di controllo interno dell\u2019imprenditore (la scrittura contabile come strumento probatorio interno) e contestualmente al rispetto dell\u2019<strong>esigenza di rilevanza esterna<\/strong> che tale scritture assume nel momento in cui di essa \u00e8 prodotta la copia o l\u2019estratto.<\/p>\n<p><em>\u00a0<\/em><\/p>\n<p><em>Il presente contributo non avrebbe visto la luce senza la fiducia, il supporto e la disponibilit\u00e0 di: dottoressa Gea Arcella, notaio in Tavagnacco; dottor Vincenzo Gunnella, notaio in Firenze; dottor Marco Stefani, commercialista in Firenze; ai quali vanno i miei pi\u00f9 profondi e sentiti ringraziamenti.<\/em><\/p>\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La scrittura contabile vede potenziata la sua importanza quando viene tradotta in un atto processuale come la produzione di estratti e copie. 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