Martedì, 5 Novembre 2024

La Legge 28 dicembre 2015 n. 208 – cd. Legge di stabilità – all’articolo 1, commi 376 e ss., ha introdotto nel nostro ordinamento la “società benefit” che si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, destinata a venire incontro alle istanze sociali in generale, ed anche a quelle nel terzo settore in particolare, rilanciando il no-profit.

In sintesi, la “società benefit” è una società che – oltre al tradizionale scopo di lucro – intende perseguire una o più finalità di beneficio comune, assumendo i tratti di un modello destinato ad attività a sfondo sociale, incrementando le ricadute sociali positive sulle persone e sull’ambiente. Integra, quindi, una fattispecie intermedia tra il modello societario for profit, dal quale si ricavano gli obiettivi di economicità ed efficienza che devono necessariamente ispirare l’attività imprenditoriale, e il modello not for profit, del quale fa proprio il perseguimento della pubblica utilità.

La società benefit si caratterizza per la peculiarità della propria attività economica, la quale da un lato è finalizzata al tradizionale scopo di dividere gli utili, e dall’altro si prefigge una o più finalità di beneficio comune, proponendosi di operare – in modo responsabile, sostenibile e trasparente – nei confronti di una serie di soggetti i cui interessi sono considerati meritevoli dall’ordinamento giuridico: persone, comunità, territori, ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di interesse.

Affinché la fattispecie proposta dalla legge possa concretamente trovare attuazione, occorre poi, non solo che la società ponga in essere un’attività con precise ricadute sociali, ma anche che abbia tutti i requisiti tecnico-giuridici richiesti dalla nuova normativa.

Va segnalato che il nostro Legislatore deve essere considerato all’avanguardia, in quanto il nostro Paese è stato il primo in Europa ad aver creato tale figura innovativa: negli Stati Uniti le società benefit sono nate nel 2010, e secondo le prime statistiche, le cosiddette benefit corporation sono ormai migliaia in diversi paesi del resto del mondo.

Deve, però, essere precisato che attualmente non sono state introdotte sostanziali agevolazioni fiscali utili per stimolare la nascita di tali soggetti, restando così a vantaggio della “nuova” società soltanto una ricaduta di immagine. Ma l’assenza di incentivi economici e fiscali ha una sua precisa ragion d’essere: il legislatore italiano ha inteso scoraggiare quelle condotte abusive, finalizzate unicamente all’intento di conseguire un regime fiscale più favorevole, ma del tutto prive di una reale volontà di concretizzazione di obiettivi di beneficio comune.

Preliminarmente va chiarito che la creazione delle società benefit non istituisce un nuovo tipo sociale, ma un “modello” rientrando così nella più moderna classificazione nell’ambito di ciascuna delle società previste dalla legge.

Diventa, perciò, utilissimo esaminare la normativa per tradurre le disposizioni in norme statutarie, in quanto per utilizzare il modello è necessario che atto costitutivo e/o statuto seguano alcune peculiari prescrizioni legislative..

La denominazione

Il comma 379, Legge di stabilità , cit. seconda parte, affronta il tema della denominazione, e statuisce che la stessa può contenere le parole “società benefit” oppure la abbreviazione “SB”, ed utilizzare tali termini negli eventuali titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.

La bipartizione dell’oggetto sociale: lo scopo di lucro ed il beneficio comune

L’oggetto sociale (ai sensi del comma 379, prima parte, cit.) della società benefit, costituisce il punto qualificante del modello, ed è l’aspetto sul quale maggiormente si è soffermata la dottrina in materia, dovendo indicare le finalità specifiche di beneficio comune che la società intende perseguire.

In sostanza, fermi restando gli indefettibili caratteri della determinatezza e della specificità, il nuovo modello sembra obbligare ad individuare due tronconi di attività: il primo costituente l’oggetto sociale – profit che la società intende realizzare in senso stretto, e il secondo che individua il lato benefit dell’attività, teso a concretizzare obiettivi sociali in aggiunta all’attività principale.

Va, poi, ricordato che per aumentare le possibilità che la nuova fattispecie giuridica abbia un effettivo riscontro nella pratica e per evitare che si verifichino i citati inconvenienti legati alle scelte gestionali, la nuova normativa consente di aderire al “modello benefit” in qualsiasi momento e quindi permette sia ab initio la nascita di una società con il “doppio” oggetto, sia la modifica dell’oggetto di una società preesistente. In questo ultimo caso si può introdurre la componente solidaristica mediante una modifica dell’atto costitutivo e/o dello statuto e/o dei patti sociali, nel pieno rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società.

Con riferimento alla propria attività, la introduzione del doppio oggetto, modifica, e sotto un certo profilo amplia, per gli amministratori la propria responsabilità. Come abbiamo visto, infatti, essi da un lato sono esonerati dal perseguimento assoluto del mero lucro, ma dall’altro vengono sensibilmente coinvolti anche nel perseguimento dei più volte citati aspetti sociali.

L’amministrazione della società (ai sensi del comma 380, cit.), infatti, in linea con le dette peculiarità della finalità sociale, dovrebbe essere effettuata in modo da bilanciare:

l’interesse dei soci;

– il perseguimento delle finalità di beneficio comune;

– gli interessi delle categorie previste dal comma 376, cit. sopra ricordate.

La ulteriore modalità di controllo: lo standard di valutazione

La norma non si sofferma sull’organo di controllo della società benefit, lasciando intendere che, in tale ambito, trovi così applicazione la disciplina di carattere generale prevista dal codice civile per ciascun tipo sociale.

Dunque l’organo di controllo tradizionale sarà normalmente tenuto a “vigilare sull’osservanza delle norme di legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”; in caso di mancata ottemperanza agli obblighi di legge è pertanto prevista la responsabilità di cui all’art. 2407 codice civile.

A quanto appena esposto occorre, però, apportare i correttivi dovuti che riflettono le peculiarità del “modello benefit”. La valutazione circa l’operato dell’organo amministrativo, infatti, dovrà essere fatta anche alla luce dell’ormai più volte richiamato bilanciamento degli interessi e del perseguimento del beneficio comune, ed inoltre, dovrà anche preoccuparsi del rispetto della disciplina prevista per la nomina del responsabile delle funzioni.

Spostandoci nell’ambito delle caratteristiche di controllo del modello della figura, va infatti specificato che al fine di rientrare nella previsione della norma, occorre che la società utilizzi uno standard di valutazione esterno per valutare l’impatto generato in termini di beneficio comune.

Collegati alla nuova figura sono sorti alcuni ulteriori obblighi a carico degli amministratori dovuti alla necessità di coordinare ed organizzare la attività benefit in maniera trasparente nei confronti dei soci e dei terzi.

L’istituzione del responsabile di funzioni

Va specificato che la norma prevede – in aggiunta e/o all’interno dell’Organo Amministrativo – la individuazione di un ulteriore soggetto responsabile a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità in oggetto.

La norma, infatti, espressamente impone alla società benefit la nomina di uno o più “soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle finalità di beneficio comune”. A tal proposito è stato preliminarmente aperto un dibattito circa la individuazione dell’organo che debba procedere a tale nomina e cioè se l’obbligo sia a carico dei soci, dell’organo amministrativo o di soggetti che siano espressamente indicati nei patti sociali.

Appare doveroso precisare, comunque, che la presenza del responsabile non esonera dallo scrupoloso adempimento delle proprie funzioni l’organo amministrativo e l’organo di controllo, i quali dovranno operare, per il raggiungimento delle finalità benefit, sotto la propria responsabilità.

Quindi, in sede di costituzione di società di persone (o di atto costitutivo di società di capitali laddove ci siano i presupposti previsti dallo statuto e/o le condizioni per verbalizzare la prima riunione dell’Organo Amministrativo), ovvero in occasione della introduzione del modello benefit, il notaio rogante potrà suggerire di procedere anche alla nomina del benefit director.

La predisposizione della relazione annuale

Il comma 382, cit. dispone che l’organo amministrativo deve predisporre una relazione annuale avente ad oggetto l’attività (benefit, ndr) svolta dalla società, redatta secondo precise modalità, allegata al bilancio e pubblicata sul sito internet della società, qualora esistente.

Appare così consigliabile che i patti sociali prevedano espressamente tale obbligo per l’Organo Amministrativo proprio per ricordare tale attività tra quelle obbligatorie e dare un contributo di trasparenza nei confronti dei terzi.

Tale relazione costituisce un ulteriore obbligo formale che si aggiunge a quelli tradizionali a carico degli amministratori in seguito all’inserimento della società nell’ambito di società benefit, e ha il precipuo scopo di rafforzare la trasparenza dell’operato dell’impresa.