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Si ipotizzi che Vladimir, cittadino croato, residente in Italia da sempre, muoia in Italia, lasciando erede un unico figlio, Luca, nonché beni immobili sia in Italia sia in Francia.

Il figlio Luca si rivolge al Notaio Romolo Romani per essere guidato nelle pratiche da svolgere per curare la successione del padre.

Il notaio consulta la normativa di riferimento, trattandosi di una successione transfrontaliera ed essendo il sig. Vladimir deceduto dopo il 17 agosto 2015, applica la normativa di cui al regolamento UE n. 650/2012, al Regolamento di esecuzione UE n. 1329/2014, così come attuati in Italia con Legge Europea 2013-bis n. 161 del 30 ottobre 2014.

La successione transfrontaliera o internazionale

Si tratta di una successione nella quale concorrono elementi appartenenti a Paesi diversi: in questo caso il defunto è cittadino croato, aveva quale ultima residenza abituale l’Italia e beni immobili sia in Italia sia in un Paese UE.

Di qui la necessità, cui il legislatore euro unitario ha posto rimedio, di individuare un criterio omogeneo onde consentire all’erede di ottenere un documento unico che, emesso da parte dell’autorità competente del Paese la cui legislazione risulta applicabile, possa essere utilizzato per far valere la propria qualità di erede (chiedendo se del caso la voltura catastale di un bene immobile o lo sblocco di un conto corrente del defunto) anche se il bene si trova in un Paese diverso da quello dell’autorità che ha rilasciato il Certificato, purché incluso nello spazio europeo, escludendo la Danimarca, l’Irlanda ed il Regno Unito che non partecipano al Regolamento.

Il criterio di collegamento dell’ultima residenza abituale

Ora, con l’entrata in vigore del Regolamento UE 650/2012, la successione non deve considerarsi più regolata dalla legge del Paese di cittadinanza del defunto, bensì da quella in cui lo stesso aveva l’ultima sua residenza abituale. Ecco il motivo per il quale alla successione di Vladimir si applicherà la legge italiana, nonostante egli avesse cittadinanza croata e beni in Francia.

Il modello di CSE e i suoi effetti

Il Certificato è quindi quel documento che, redatto su di un modello uniforme scaricabile al link https://e-justice.europa.eu/content_european_certificate_of_succession-478-it.do, sarà sufficiente esibire nello Stato UE, debitamente compilato, per ottenere il riconoscimento della propria qualità di erede e la legittimazione a far valere i diritti conseguenti.

Il certificato si ritiene esoneri da qualsiasi tipo di legalizzazione o Apostille; dall’esibire qualsiasi altro documento a supporto (quale ad esempio il certificato di morte del defunto, ovvero lo stato di famiglia dello stesso o dell’erede, documenti tutti che si dà per scontato, abbia acquisito l’autorità di rilascio nel corso della propria attività istruttoria).

Il CSE, in altri termini, avrà l’efficacia probatoria assimilabile a quella di un atto di notorietà, tanto che i terzi che eseguono pagamenti o consegnano beni a chi è legittimato in base ad un CSE ovvero acquistano beni dalla medesima persona, sono tutelati (come terzi aventi causa in buona fede) salvo il dolo o la grave negligenza.

I soggetti deputati alla emanazione del CSE

Ogni autorità nazionale ha individuato l’autorità competente al rilascio: mentre in altri Paesi si tratta spesso dell’autorità giurisdizionale, in Italia si è scelto di affidare detto compito al notaio.

In quali casi è competente il notaio italiano?

  • Quando il defunto aveva l’ultima residenza abituale in Italia
  • Ovvero abbia fatto l’optio iuris (scelta della legge applicabile) per la legge italiana.

Vi potrà infatti essere anche il caso in cui il soggetto, pur non avendo l’ultima residenza abituale in Italia, veda applicarsi la disciplina italiana in quanto abbia fatto l’optio iuris per la stessa.

La scelta della legge italiana

Per poter applicare la normativa italiana occorre che:

  • Il richiedente sia un cittadino italiano o comunque che, tra più cittadinanze, possieda anche quella italiana;
  • L’indicazione della scelta della legge italiana sia contenuta in un testamento valido secondo la normativa italiana e reso efficace mediante pubblicazione nei modi da essa previsti.

Gli accertamenti preliminari del notaio

Il notaio dovrà accertarsi che il soggetto richiedente sia legittimato: sia erede, legatario, esecutore testamentario o altro amministratore di eredità (es. curatore della eredità giacente).

È sufficiente anche che il richiedente sia un mero chiamato all’eredità e la mera richiesta di CSE non si ritiene comporti accettazione tacita della eredità.

Una volta ottenuta la richiesta di rilascio del CSE è opportuno, anche se non obbligatorio (vedi Corte di Giustizia dell’UE, 17.1.2019, causa C-102/18, Brisch), che il notaio faccia compilare la domanda di rilascio secondo la modulistica scaricabile dal medesimo link di cui sopra (si veda in calce una ipotesi di domanda di rilascio compilata).

Ove i beneficiari della successione sono soggetti ulteriori rispetto al richiedente, il notaio avrà il dovere di informare i beneficiari della successione oltre che gli esecutori testamentari e gli amministratori dell’eredità.

La natura giuridica del CSE emesso dal notaio

Si ritiene si tratti non di atto notarile (secondo la disciplina della Legge 89 del 1913) né di una decisione di carattere giudiziale, bensì atto sui generis disciplinato direttamente dal diritto dell’Unione Europea più propriamente assimilabile a un provvedimento di volontaria giurisdizione.

Il notaio, anche allo scopo di emetterne copia, lo iscriverà a Repertorio ed a Raccolta, con onorario di Repertorio pari ad Euro 46,00 e versando la tassa archivio conseguente.

Egli lo dovrà compilare secondo la scrupolosa modulistica di cui al citato Regolamento, ma non sarà tenuto ad applicare le ulteriori regole di cui alla legge notarile, né sarà tenuto alla formalità di registrazione (anche se da ultimo l’AE, con risposta ad interpello del 27.11.2020 n. 563 ha ritenuto di considerarlo atto notarile soggetto a registrazione in termine fisso con assolvimento di imposta di registro in misura fissa).

Tra le conseguenze del non essere equiparato ad un atto notarile in senso tecnico, quello di poter essere redatto anche in una lingua diversa da quella italiana (per quanto non conosciuta dal notaio), purché si tratti di una delle 23 lingue in cui è disponibile il modulo standard allegato al Regolamento di esecuzione n. 1329/2014.

Chi può chiedere il rilascio di una copia del CSE

Lo potrà fare lo stesso soggetto che ne ha chiesto il rilascio, ma anche altri che ne abbiano interesse (si pensi al coerede o al legatario). Questi è opportuno, anche se non obbligatorio, sottoscriva una formale richiesta di copia anche in considerazione del fatto che il notaio, secondo il regolamento, deve conservare elenco dei soggetti che ne abbiano ricevute copie (unitamente al quale sarà opportuno tenga traccia anche del numero, della data del rilascio e della scadenza).

Scadenza e proroga delle copie

La copia scade decorsi sei mesi dalla data del suo rilascio e la data di scadenza è indicata nella stessa copia rilasciata.

La scadenza può essere prorogata solo in casi eccezionali che vanno motivati e la cui documentazione a supporto è opportuno venga conservata dal notaio. La proroga sarà inserita in calce alla copia rilasciata e annotata nell’elenco delle copie rilasciate con una formula del tipo “La validità della presente copia, rilasciata a … su richiesta, è prorogata al …… Data a firma del notaio

Copie in lingua diversa dall’originale

Le copie non possono essere rilasciate in lingua diversa altrimenti sarebbero difformi dall’originale, ma è ben possibile che alla copia venga allegata una traduzione in lingua straniera fatta dallo stesso notaio o altro soggetto abilitato nella lingua dello Stato di destinazione.

I certificati successori possono essere emessi anche per successioni che non hanno elementi di transnazionalità?

No, in assenza di una espressa previsione normativa non si ritiene al momento possibile il rilascio di un CSE di diritto interno.

Qui di seguito si mettono a disposizione alcuni materiali utili.

- un esempio di CSE compilato;

- un esempio di domanda di CSE compilata nel caso non ricorra la necessità di inserire alcun allegato perché il richiedente non è una persona giuridica, il defunto non aveva coniuge o partner convivente oppure non ci sono altri beneficiari oltre il richiedente;

- un Vademecum in tema di Certificato Successorio europeo realizzato dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Fondazione Italiana del Notariato, con il contributo della Commissione Affari Europei e Internazionali.