Il concetto di nome di dominio e la sua evoluzione sono strettamente correlati con lo sviluppo di Internet.
Inizialmente i “nomi di dominio” non esistevano e i dispositivi (pc, server, etc) e quindi i servizi informatici disponibili in rete Internet erano individuati solo da una stringa di numeri fatta di dodici cifre decimali e suddivisa, tramite punti, in quattro gruppi da 3 cifre ciascuno. Nella terminologia Internet ciò costituiva, e costituisce tuttora, un indirizzo del protocollo IP ovvero un IP Address (n.d.r. TCP/IP protocol v.4).
Tale modalità di individuazione dei servizi all’interno di Internet in senso lato, secondo l’accezione appena sopra, tramite indirizzo numerico, produceva, però, un inconveniente ovvero quello di identificare i servizi in maniera impersonale e difficile da memorizzare.
Il protocollo tecnologico con cui è stato possibile caratterizzare un servizio Internet mediante un indirizzo “alfabetico-nominativo” ha preso il nome di “domain name system”, o brevemente DNS.
Il suffisso “.com” fu il primo ad essere adottato. La sua introduzione risale al 1985 e inizialmente questo dominio nacque per designare le sole realtà commerciali; questa connotazione è andata persa col tempo. A partire dagli anni ’90, infatti, chiunque può registrarsi con il suffisso “.com”, che si è, quindi, aperto al pubblico in generale, divenendo uno dei suffissi più utilizzati.
La giurisprudenza negò inizialmente che un indirizzo telematico potesse assolvere anche a una qualsivoglia funzione di segno distintivo di un’attività imprenditoriale. Successivamente questa posizione è stata progressivamente abbandonata e si è arrivati alla concezione che il nome di dominio non possa essere considerato solo un mero recapito elettronico, ma rivesta una funzione identificativa e individualizzante della connessa attività informativa.
Una volta proceduto all’inquadramento del nome di dominio all’interno del novero dei segni distintivi dell’impresa, si è aperta in Giurisprudenza la questione di quale tra i suddetti segni possa meglio individuare e tutelare il nome di dominio. In particolare, da più parti, venne ipotizzato che, date le affinità delle funzioni esercitate in favore del titolare, la funzione distintiva svolta dal nome di dominio potesse essere esercitata dall’insegna cosicché il sito configurerebbe il luogo virtuale dove l’imprenditore contatta il suo cliente al fine di concludere con esso il contratto.
La dottrina ritiene quindi che il nome di dominio rivesta caratteri di novità che non sono riconducibili ai segni distintivi già disciplinati dal nostro Legislatore, essendo esso in grado di sintetizzare al suo interno tutte le peculiarità dei tradizionali segni distintivi. A seconda della fattispecie esaminata potremmo quindi rinvenire nel nome di dominio caratteristiche proprie del marchio, dell’insegna, della ditta, così come quelle di un semplice indirizzo o di insegna pubblicitaria.
Per quel che concerne le immagini occorre rilevare che la maggior parte delle immagini che Google presenta all’esito di una ricerca sono coperte da copyright, fatto che le rende inutilizzabili a piacimento dal titolare di un sito web, necessitando in proposito il consenso del titolare del copyright. Pertanto in caso di trasferimento della titolarità di una piattaforma web sarà assolutamente necessario precisare, nel dettaglio, quali elementi siano oggetto del contratto e a quali condizioni.
Volendo invece acquisire la titolarità effettiva del nome di dominio si dovrà procedere (a costi che, nelle ipotesi più semplici variano dai 20 ai 50 euro annui) alla registrazione del suo acquisto presso appositi registri che sono tenuti da appositi gestori a seconda dell’estensione del Top Level Domain. Come sopra ricordato i domini “.com” sono gestiti dalla Verisign; in Italia i domini .it sono invece gestiti dal NIC.
Il trasferimento o la cessione giuridica di un nome di dominio, quindi, è differente dalle prassi di trasferimento o di cessione del nome dominio dal punto di vista tecnico. In molti casi la prassi operativa tecnica segue una fase di autorizzazione che discende da un contratto/accordo tra le parti di cui una è cedente o trasferente e l’altra acquirente o ospitante.